ELENCO NEWS
Mercoledì 22 Settembre 2021

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Sicurezza

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127. Di seguito i punti principali:

Che cos’è la Certificazione Verde COVID-19?
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea) che contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) e un sigillo elettronico qualificato, emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Modifica della durata delle certificazioni verdi COVID-19
- Per i soggetti guariti da Covid-19 che hanno effettuato la prima dose di vaccino: la durata della Certificazione Verde è di 12 mesi;
- Per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose): la durata della Certificazione Verde è di 12 mesi.

Certificazioni Verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato
- Dal 15/10/2021 al 31/12/2021, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui la predetta attività è svolta, ha l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
- Tale disposizione si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso un datore di lavoro privato.
- I datori di lavoro privati, nonché i datori di lavoro dei soggetti terzi che operano a qualunque titolo presso un luogo di lavoro, sono tenuti ad accertare il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, anche a campione, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I soggetti incaricati dell’accertamento devono essere nominati con atto formale*.
- Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31/12/2021 e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.
- Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili solo per una volta, e non oltre il 31/12/2021.

Certificazioni Verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico
- Dal 15/10/2021 al 31/12/2021, il personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, ha l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
- Tale disposizione si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche.
- I datori di lavoro delle amministrazioni pubbliche, nonché i datori di lavoro dei soggetti che operano a qualunque titolo presso le amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad accertare il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, anche a campione, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I soggetti incaricati dell’accertamento devono essere nominati con atto formale*.
- Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31/12/2021 e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Esenzioni
L’obbligo di certificazione verde COVID-19 non si applica a tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore inadempiente.

Procedure
I datori di lavoro pubblici e privati devono definire e adottare delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche da strutturarsi in base all’organizzazione aziendale.

* si allega alla presente il facsimile di nomina dell’addetto al controllo della Certificazione Verde COVID-19 e relative istruzioni d’uso dell’applicazione Verifica C19.

Disposizioni per lo svolgimento di attività culturale, sportive, sociali e ricreative
Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono le attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altra richiesta di chiarimento.

Lo staff di Studio Gadler S.r.l.

Allegati:

ISTRUZIONI per Uso APP Verifica C19

ISTRUZIONI VERIFICA GREEN PASS PRIVATI

Nomina Addetto alla Verifica C19

Segnaletica Green Pass

Registro Green Pass

Verbale riunione del Comitato GREEN PASS

INFORMATIVA PRIVACY GREEN PASS