CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127. Di seguito i punti principali:
Che cos’è la Certificazione Verde COVID-19?
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea) che contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) e un sigillo elettronico qualificato, emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Modifica della durata delle certificazioni verdi COVID-19
- Per i soggetti guariti da Covid-19 che hanno effettuato la prima dose di vaccino: la durata della Certificazione Verde è di 12 mesi;
- Per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose): la durata della Certificazione Verde è di 12 mesi.
Certificazioni Verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato
- Dal 15/10/2021 al 31/12/2021, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui la predetta attività è svolta, ha l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
- Tale disposizione si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso un datore di lavoro privato.
- I datori di lavoro privati, nonché i datori di lavoro dei soggetti terzi che operano a qualunque titolo presso un luogo di lavoro, sono tenuti ad accertare il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, anche a campione, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I soggetti incaricati dell’accertamento devono essere nominati con atto formale*.
- Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31/12/2021 e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.
- Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili solo per una volta, e non oltre il 31/12/2021.
Certificazioni Verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico
- Dal 15/10/2021 al 31/12/2021, il personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, ha l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
- Tale disposizione si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche.
- I datori di lavoro delle amministrazioni pubbliche, nonché i datori di lavoro dei soggetti che operano a qualunque titolo presso le amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad accertare il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, anche a campione, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I soggetti incaricati dell’accertamento devono essere nominati con atto formale*.
- Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31/12/2021 e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.
Esenzioni
L’obbligo di certificazione verde COVID-19 non si applica a tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore inadempiente.
Procedure
I datori di lavoro pubblici e privati devono definire e adottare delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche da strutturarsi in base all’organizzazione aziendale.
* si allega alla presente il facsimile di nomina dell’addetto al controllo della Certificazione Verde COVID-19 e relative istruzioni d’uso dell’applicazione Verifica C19.
Disposizioni per lo svolgimento di attività culturale, sportive, sociali e ricreative
Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono le attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altra richiesta di chiarimento.
Lo staff di Studio Gadler S.r.l.
Allegati:
ISTRUZIONI per Uso APP Verifica C19
ISTRUZIONI VERIFICA GREEN PASS PRIVATI
Nomina Addetto alla Verifica C19