DOTAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI SU VEICOLI PER TRASPORTO PERSONE

Nuova circolare contenente alcune nuove indicazioni riguardo la dotazione di estintori sui mezzi di trasporto persone in numero superiore a 9 oltre il conducente.
Con Lettera Circolare d.d. 23/03/2018, sono stati chiariti alcuni dubbi emersi a seguito della Lettera Circolare 001357 d.d. 14/11/2017, e riguardanti il posizionamento e la dotazione di estintori sui mezzi di trasporto persone in oggetto.
Tale nuova Lettera Circolare ribadisce quanto già indicato nella precedente, e comunicato con ns. circolare informativa “2017-59 ESTINTORI VEICOLI TRASPORTO PERSONE” d.d. 15/12/2017, ossia che gli estintori a polvere non sono più considerati idonei per l’utilizzo su tali mezzi di trasporto, ma che devono essere sostituiti con estintori a base d’acqua (inclusi quelli a schiuma) o a neve carbonica (equivalenti agli estintori ad anidride carbonica / CO2).
La Circolare in questione fissa in modo preciso i termini per l’adeguamento ai requisiti indicati nella stessa:
DATA IMMATRICOLAZIONE VEICOLO
ADEMPIMENTO E TERMINE PER L’ADEGUAMENTO
Veicoli nuovi, immatricolati a far data dal 16/04/2018Tali veicoli dovranno essere già dotati di estintori a base d’acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica.Veicoli immatricolati prima del 16/04/2018Sostituzione degli estintori a polvere in occasione della prima revisione obbligatoria dell’estintore che obblighi alla sostituzione dell’estinguente (36 mesi dopo l’ultima effettuata), e comunque entro il 23/03/2021.
La suddetta Lettera Circolare sottolinea il fatto che, nel periodo transitorio prima della completa sostituzione degli estintori a polvere, il personale di bordo deve essere informato e messo a conoscenza che, prima dell’utilizzo degli estintori a polvere, è necessario far scendere dal veicolo tutti i passeggeri.
La stessa inoltre indica come preferibile l’installazione e l’utilizzo di estintori a base acqua, rispetto a quelli ad anidride carbonica.