ELENCO NEWS
Mercoledì 27 Giugno 2018

VIDEOSORVEGLIANZA DEI LAVORATORI E SICUREZZA SUL LAVORO

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Con lettera circolare n. 302 del 18 giugno 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che nelle richieste di autorizzazione all’installazione di impianti per il controllo a distanza dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro deve essere allegato il documento di valutazione dei rischi (DVR).

L’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dal Jobs Act (art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015) prima, e dal D.Lgs. n. 185/2016 (art. 5, comma 2) poi, stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti, dai quali possa derivare la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati, sui luoghi di lavoro, ma solo per esigenze:
-     organizzative e produttive;
-     per la sicurezza del lavoro,
-     per la tutela del patrimonio aziendale.

L’istallazione di tali dispositivi rimane comunque assoggettata al preventivo accordo sindacale o tramite autorizzazione amministrativa presso gli uffici territoriali competenti dell’INL e può essere motivato per fini di sicurezza del lavoro.

INL esplicita che per tutte le richieste di autorizzazione legate ad esigenze di sicurezza del lavoro devono essere espressamente specificate le motivazioni di natura prevenzionistica dell’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori, corredate da una apposita documentazione di supporto.

Ne consegue che alle richieste di autorizzazione legate ad esigenze di sicurezza del lavoro dovrà essere sempre allegato il Documento di Valutazione dei Rischi riportante le motivazioni per cui l’uso dei dispositivi di controllo possono prevenire o ridurre i rischi dei lavoratori.

Allegato: lettera circolare n. 302 del 18/06/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.