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Venerdì 30 Aprile 2021

TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 NEL CONTESTO LAVORATIVO

privacy

UN RAPIDO VADEMECUM PER IL DATORE DI LAVORO

Spesso ci si domanda se i dipendenti siano obbligati a fare e a comunicare al datore di lavoro di aver effettuato il vaccino anti-Covid, e consegnare la relativa documentazione.
A fugare ogni dubbio ci ha pensato il Garante della privacy a cui è demandato il difficile compito di bilanciare la salute dei lavoratori e la tutela dei loro dati personali.
Ad oggi solo il Decreto Legge, n. 44 del 1 aprile 2021 ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, farmacie e parafarmacie e negli studi professionali”, imponendo l’obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19.
Nei casi non contemplati dalla normativa, tuttavia, qualora un lavoratore decidesse di non vaccinarsi potrebbe essere dichiarato “inidoneo alla mansione” dal medico competente.
Ma vediamo obblighi e divieti per il datore di lavoro in tema di privacy e vaccini.

I dipendenti devono comunicare al datore di aver fatto il vaccino?
Il datore di lavoro non può in nessun caso obbligare i dipendenti a dichiarare se si sono sottoposti al vaccino contro il Covid-19 oppure no. Allo stesso modo, non può pretendere documenti e certificati che attestino l’avvenuta vaccinazione. Ciò perché, un comportamento contrario, violerebbe il diritto alla privacy dei dipendenti, e la legge non consente il trattamento dei dati personali nemmeno dietro espresso consenso del lavoratore non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
Secondo il Garante della privacy, il medico competente non può in nessun caso comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti che hanno o non hanno effettuato il vaccino, nemmeno dietro esplicita richiesta (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, D.lgs. n. 81/2008). L’unica informazione che il medico è tenuto a comunicare al datore riguarda il giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione, da valutare anche in base al fatto che il lavoratore sia vaccinato contro il coronavirus (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

l vaccino anti-Covid può essere obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro? Se sì, quando?
Come anticipato, il legislatore ha deciso di non rendere il vaccino anti-Covid obbligatorio. Di conseguenza, solo per i lavori che prevedono l’esposizione diretta ad “agenti biologici” - ad esempio in ambito sanitario - si applicheranno le “misure speciali di protezione” previste dall’articolo 279 del D.lgs. n. 81/2008, ovvero la legge quadro sulle vaccinazioni obbligatorie sul posto di lavoro.
In virtù della normativa vigente soltanto il medico competente nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica per stabilire chi è inidoneo alle mansioni e chi no e, quindi, limitare l’accesso a determinati luoghi o adibire i dipendenti ad altre mansioni.

Spetta al datore di lavoro dare attuazione alle scelte del medico, nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008), senza poter richiedere dati sensibili e ogni genere di informazione sanitaria.

Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.

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