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Mercoledì 29 Settembre 2021

Tariffa OT23: ridurre il tasso medio è possibile. Ecco come fare

Una nuova possibilità per abbattere i costi: le aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa, potranno presentare domanda per la riduzione del tasso medio della tariffa per la prevenzione (OT23) per l'anno in corso. 

Ecco i dettagli e tutte le informazioni utili

L’INAIL ha pubblicato il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2021, per le aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa.

L’azienda, per accedere a tale riduzione, deve presentare un’apposita istanza entro il termine del 28 febbraio 2022 congiuntamente alla documentazione probante richiesta dall’INAIL.

La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Per poter accedere alla riduzione sarà inoltre necessario:

  • che l’azienda sia in regola con le contribuzioni e assicurazioni obbligatorie

  • che in azienda siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni

  • che l’azienda produca della documentazione probante ai fini di dimostrare la realizzazione dell’intervento

Ad ogni intervento di miglioramento effettuato dall’azienda è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Il modulo di domanda articola gli interventi di miglioramento nelle seguenti 6 sezioni principali:

A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

B: Prevenzione del rischio stradale

C: Prevenzione delle malattie professionali

D: Formazione, addestramento, informazione

E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;

F: Gestione delle emergenze e DPI

Le principali novità apportate dal modello OT23 2022 riguardano l’inserimento dell’intervento C-6.1 sulla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.) e la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, individuato al pt. E-18. Per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi) è previsto anche il noleggio o il leasing delle macchine, escluso, invece, per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali). Sono state inoltre migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata la documentazione probante, anche al fine di agevolare le aziende in sede di presentazione delle domande.

Si riportano di seguito i criteri di applicazione della riduzione:

  • nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento;

  • la riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT;

  • dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente schema:

Al seguente link è possibile visionare per intero il modello di domanda per ottenere tale riduzione e l’apposita guida alla compilazione redatta dall’INAIL: CLICCA QUI

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