ELENCO NEWS
Mercoledì 07 Settembre 2022

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE ANNO 2023 – MODELLO OT23

Sicurezza
L’INAIL ha pubblicato il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per l’anno 2023 (denominato modello OT23), in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022.
 
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2023, congiuntamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. 
 
Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l’anno 2022 (per visionare le principali novità apportate dal modello si rimanda al testo integrale dell’istruzione, consultabile dal link riportato in calce).
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
 
Il modulo di domanda articola gli interventi di miglioramento nelle seguenti sezioni:
 
A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
   A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
   A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
   A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
   A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
   A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
C: PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
   C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
   C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
   C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
   C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
   C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
   C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
 
Si riportano di seguito i criteri di applicazione della riduzione:
• Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
• La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.
• Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
 
 
• In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
• Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.
 
Al seguente link è possibile visionare il testo integrale dell’istruzione operativa del 1° agosto 2022, il modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2023 e la guida completa alla compilazione della domanda:
 
 
Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.