ELENCO NEWS
Lunedì 22 Giugno 2020

RECEPIMENTO DIRETTIVA CANCEROGENI

Sicurezza

Con il D.Lgs. 44/2020 pubblicato il 09/06/2020 in Gazzetta Ufficiale viene recepita all’interno del D.Lgs. 81/08 la Direttiva Cancerogeni UE/2017/2398, andando in particolare a effettuare le seguenti modifiche al Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08:

1) Modifica del comma 6 art. 242 del D.Lgs. 81/08
“Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.”

Tale modifica va ad incidere sui protocolli sanitari e sull’attività del medico competente, figura che va coinvolta pienamente nel processo di valutazione di tali tipologie di rischio.

2) Modifica dell’Allegato XLII del D.Lgs. 81/08

Inserimento del seguente processo tra quelli classificati come cancerogeno
Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

All’interno di tali procedimenti di lavorazioni rientrano moltissime attività edili e industriali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:
• Attività di disgaggio;
• Attività di lavorazione di materiale lapideo;
• Attività di lavorazione e frantumazione inerti;
• Attività di demolizione;
• Attività di scavo e perforazione;
• Attività di costruzione di gallerie;
• Attività di estrazione (cava) di materiale lapideo.

Per tali attività diventa obbligatorio effettuare una valutazione del rischio cancerogeno e un monitoraggio personale dell’esposizione dei lavoratori a tale agente al fine di verificare il rispetto dei limiti di esposizione e poter redigere il registro degli esposti.

3) Modifica dell’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08

L’Allegato XLIII, ove sono riportati i limiti di esposizione professionale, viene integralmente sostituito dal seguente:

Tra le modifiche e/o nuovi limiti, quelli a maggior impatto da un punto di vista professionale:

Modifica del limite TWA delle polveri di legno fissato a 2 mg/m3 con un livello transitorio di 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023
Introduzione di un limite TWA per il cromo esavalente fissato a 0,005 mg/m3 (0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 e 0,025 mg/m3 per i processi di saldatura e taglio al plasma fino al 17 gennaio 2025)
Introduzione di un limite TWA per la silice libera cristallina fissato a 0,1 mg/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diventa evidente come il principale strumento a disposizione del datore di lavoro per effettuare una valutazione accurata dell’esposizione dei lavoratori e dell’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione adottate sia l’indagine ambientale effettuata secondo le metodologie tecniche pertinenti.

La valutazione dell’esposizione deve essere effettuata periodicamente, con cadenza almeno triennale, e deve comprendere sia l’esposizione inalatoria che cutanea.

Rimane fondamentale la collaborazione del datore di lavoro con il medico competente al fine di adeguare il protocollo sanitario ai nuovi rischi e alle esposizioni dei lavoratori e predisporre il registro degli esposti.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, in caso di esposizione ad agenti cancerogeni, si ricorda che la misura prioritaria rimane quella dell’eliminazione di tale sostanza dal ciclo produttivo e/o la sua sostituzione con altro agente meno pericoloso.

Vi invitiamo a verificare la data dell’ultimo monitoraggio eseguito e, se antecedente al 2017, di prevedere un aggiornamento dello stesso al fine di verificare il rispetto dei nuovi limiti di esposizione.

Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.