ELENCO NEWS
Giovedì 28 Novembre 2019

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO: ELIMINATO IL “DOPPIO BINARIO”

Sicurezza

Modifiche al D.M. 03/08/2015 con l’entrata in vigore del DM 12/04/2019

Con il D.M. 12 aprile 2019, entrato in vigore il 20 ottobre 2019, sono state apportate sostanziali modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, originariamente approvato con il D.M. 03 agosto 2015.

Nello specifico, le modifiche più importanti sono le seguenti:
- È stato ampliato l’elenco delle attività soggette a controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 n°151 alle quali è possibile applicare l’approccio di progettazione previsto dal Codice. Il nuovo elenco risulta quindi essere così composto: attività 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.
- È stato previsto e chiarito che per le attività di cui sopra già autorizzate e oggetto di modifiche / ampliamenti possano ancora essere applicati i criteri di progettazione utilizzati in origine, qualora l’applicazione del Codice sia incompatibile con la porzione dell’attività non oggetto dell’intervento. In tal caso sarà comunque facoltà del responsabile dell’attività riprogettare l’intera attività soggetta.
- È stata confermata la possibilità di applicare, in maniera volontaria, il Codice anche alle attività cosiddette “sottosoglia”, ossia escluse dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11.
- È stato invece confermato il cosiddetto “doppio binario” per le attività già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi (RTV).

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle novità introdotte, tratta da specifica circolare del CNI d.d. 03/05/2019:

Studio Gadler rimane a disposizione per fornire specifica consulenza in merito, con competenze specifiche anche sulla progettazione antincendio con il Codice di Prevenzione Incendi.