PRINCIPALI NOVITÀ ADR 2025

Si riportano di seguito le principali novità dell’ADR 2025, in vigore dal 1°gennaio 2025.
Si sottolinea che l’ADR prevede un regime transitorio dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, dove potranno essere osservate ancora le disposizioni dell’ADR 2023.
Capitolo 1.1 Campo d’applicazione e applicabilità
- Introduzione dell’esenzione all’1.1.3.1 lettera (a) (ii) relativa ai privati; tale esenzione tiene conto della merce pericolosa messa in vendita come prodotto commerciale e che ha esaurito la sua funzione d’uso e che quindi deve essere considerata come rifiuto e trasportata in quanto tale, a condizioni che siano adottate misure per evitare qualsiasi perdita nelle normali condizioni di trasporto.
- Aggiornamento della tabella 1.1.3.6 sulle Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto con l’introduzione dei nuovi numeri 3551 (BATTERIE AL SODIO IONICO) 3552 (BATTERIE AL SODIO IONICO CONTENUTE IN UN’APPARECCHIATURA o BATTERIE AL SODIO IONICO IMBALLATE CON UN’APPARECCHIATURA), 3554 (GALLIO CONTENUTO IN MANUFATTI) e 3559 (DISPOSITIVI DI DISPERSIONE ANTINCENDIO).
Capitolo 1.2 Definizioni, unità di misura e abbreviazioni
- Introduzione della nuova definizione di “Grado di riempimento” e modifica delle definizioni “Manuale delle prove e dei criteri”, “Materie plastiche riciclate”, “Rapporto di riempimento” e “Grado di riempimento”.
Capitolo 1.4 Obblighi di sicurezza degli operatori
- Modifiche alle disposizioni concernenti gli obblighi dello speditore, in correlazione con le disposizioni dei paragrafi 4.2.3.7 (tempo di tenuta reale), 4.3.3.5 (tempo di tenuta reale) e 4.3.3.6 (container cisterna) e dei riempitori.
Capitolo 2.1 Disposizioni generali
- Riformulazione del paragrafo 2.1.5.2 dell’ADR al fine di specificare e riconciliare nei criteri di classificazione, le varie tipologie di elementi e batterie che possono esser parte integrante di un oggetto, tra cui le batterie al sodio ionico introdotte con l’ADR 2025.
Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le divere classi
- Maggiore evidenziazione degli oggetti nella classificazione e maggiore distinzione tra “materie” ed “oggetti contenenti tali materie” (es. classe 4.2, classe 6.1).
- Classificazione in maniera più dettagliata delle diverse tipologie di batterie presenti con la classificazione anche delle batterie al sodio ionico (ONU 3551 o 3552).
- Specificate delle esenzioni per facilitare il trasporto di prodotti farmaceutici, fra cui i vaccini, che contengono MOGM (microorganismi geneticamente modificati) o OGM (organismi geneticamente modificati) e che quindi non sono soggetti all’ADR.
Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose
- Aggiunti nuovi numeri ONU nella Tabella A, tra cui i ONU 0514 (DISPOSITIVI DI DISPERSIONE ANTINCENDIO), 3551 (BATTERIE AL SODIO IONICO) 3552 (BATTERIE AL SODIO IONICO CONTENUTE IN UN’APPARECCHIATURA o BATTERIE AL SODIO IONICO IMBALLATE CON UN’APPARECCHIATURA), 3556 (VEICOLO ALIMENTATO DA UNA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO), 3557 (VEICOLO ALIMENTATO DA UNA BATTERIA AL LITIO METALLICO).
- Modifica della Tabella A concernenti le disposizioni speciali applicabili (in alcuni casi si tratta di nuove disposizioni speciali).
Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti
- Modifica di alcune disposizioni speciali come 365 e 366, (strumenti o oggetti contenenti mercurio o gallio).
- La disposizione speciale 650 viene introdotta per il numero ONU 3082 dove viene fatto riferimento alle pitture gestite come rifiuti.
- Introduzione delle nuove disposizioni speciali tra cui la 678 relativa al trasporto di rifiuti contaminati da amianto libero (ONU 2212 e 2590) e la disposizione speciale 400 contenenti disposizioni d’esenzione per il trasporto di elementi e batterie al sodio ionico contenute o imballate con apparecchiature.
Capitolo 3.4 Merci pericolose imballate in quantità limitata
- Indicazione in maniera più dettagliata dell’obbligo di formazione anche per il personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitata (LQ).
Capitolo 4.1 Utilizzo imballaggi
- Introduzione del nuovo paragrafo 4.1.1.5.3 relativo al trasporto di rifiuti liquidi o solidi messi in imballaggi interni che possono essere imballati insieme in un unico imballaggio esterno a certe condizioni.
Capitolo 4.3 Uso cisterne fisse, smontabili, container cisterna, casse mobili con serbatoi metallici, veicoli batteria e CGEM
- Riformulazione del calcolo del grado di riempimento quando si trasportano materie liquide ad alta temperatura.
- Possibilità di omettere il calcolo del tempo di tenuta reale anche in caso di trasporto in container-cisterna di un gas liquefatto refrigerato.
Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura
- Il “marchio per le batterie al litio” viene utilizzato d’ora in avanti anche per gli elementi o le batterie al sodio ionico se ricorre il caso, diventando così una marcatura di tipo generale, assumendo la semplice denominazione “marchio per le batterie”.
Capitolo 5.3 Placcatura e marcatura unità di carico/trasporto
- Introduzione della NOTA 3 al cap. 5.3 e che assimila i cassoni scarrabili ai container sotto il punto di vista della segnalazione, e pertanto le placche dovranno essere apposte sui due lati e ad ogni estremità del container (sui 4 lati come indicato al cap. 5.3.1.2 dell’ADR). Questa indicazione è applicabile anche per il marchio di “materia pericolosa per l’ambiente”.
Capitolo 5.4 Documentazione
- Novità introdotte nel paragrafo 5.4.0.2 che riguarda il trasportatore. Nella documentazione dovranno apparire le informazioni inerenti ai veicoli (come, ad esempio, la targa collegate alle merci pericolose che vengono movimentate in tali veicoli, garantendo così una tracciabilità delle spedizioni e dei viaggi effettuati. Da indicare anche nei formulari in occasione di trasporto di rifiuti in un’unità di trasporto costituita da un insieme (veicolo e rimorchio/semirimorchio).
- In merito al 5.4.1.1.3.1 è stato precisato per la classificazione dei rifiuti, che quando si applica il 2.1.3.5.5 non è necessario aggiungere il nome tecnico come prescritto al cap. 3.3 dell’ADR, disposizione speciale 274.
- Possibilità anche per i rifiuti infettivi identificati con l’ONU 3291 (RIFIUTI OSPEDALIERI) di stimare la quantità trasportata, se non è possibile misurarla nel luogo di carico.
- Nuove Disposizioni sui documenti per il trasporto di rifiuti in imballaggi interni imballati insieme in un imballaggio esterno secondo il paragrafo 4.1.1.5.3, da inserire nel DDT “TRASPORTO SECONDO IL 4.1.1.5.3”.
Capitolo 8.1 Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo
- Introduzione dell’obbligo di tenere all’interno della cabina del veicolo determinati documenti (es. documento di trasporto e istruzione scritte) al fine di avere a portata di mano tutte le informazioni necessarie per identificare le merci pericolose trasportate.
Capitolo 9.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli
- Il paragrafo 9.2.2.8 è stato modificato in riferimento alla prevenzione dal rischio elettrico e non si parla più di “stacca batteria” ma di dispositivi che consentano la disalimentazione dei circuiti elettrici.
Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.