ELENCO NEWS
Martedì 13 Dicembre 2022

PRINCIPALI NOVITÀ ADR 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023)

ADR/RID
Si riportano di seguito le principali novità dell’ADR 2023, in vigore dal 1°gennaio 2023. Si sottolinea che l’ADR prevede un regime transitorio dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, dove potranno essere osservate ancora le disposizioni dell’ADR 2021.
 
Capitolo 1.1 Campo d’applicazione e applicabilità
- Aggiornamento della tabella 1.1.3.6 sulle Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto definizioni, con la modifica delle materie della categoria 2.
- Nuovi paragrafi all’1.1.4.7 sui recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento di trasporti degli Stati Uniti d’America.
Capitolo 1.2.1 Definizioni
- Aggiornamento con delle nuove definizioni come “Involucro del recipiente a pressione” e “Materiale plastico riciclato” e modifica di alcune definizioni già presenti come “Recipiente a pressione”, “Pacco bombole”, “Chiusura”, “Equipaggiamento di servizio”.
Capitolo 1.6 Misure transitorie 
- Sono state eliminate alcune delle misure transitorie in quanto scadute e sono state aggiunte alcune misure sui recipienti a pressione della classe 2 e sui container-cisterna.
- per quanto riguarda i veicoli sono state aggiunte delle nuove misure transitorie in merito all’utilizzo dei mezzi tipo EX/III e FL. 
Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose 
- Eliminazione del Numero ONU 1169 (ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI) della classe 3;
- Cambio classe del Numero ONU 1891 (BROMURO DI ETILE), prima classe 6.1 ora classe 3 ed etichette 3 + 6.1;
- Possibilità di trasportare alla rinfusa gli imballaggi dimessi, vuoti, non ripuliti (ONU 3509), anche in veicoli telonati, containers telonati o containers per il trasporto alla rinfusa telonati (disposizione speciale VC1); Tale possibilità era già compresa nell’Accordo Multilaterale M329;
- Nuovo numero ONU 3550 (COBALTO DIIDROSSIDO IN POLVERE) della classe 6.1.
Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti 
- Modifica di alcune disposizioni speciali come 119 e 291, con l’aggiunta di una nota sulle pompe di calore, 295 sull’applicazione agli estintori portatili, 363 sulla segnaletica di motori e macchine di una certa capacità, 389 inerenti le batterie al litio ionico o alle batterie al litio metallico e 663 con le specifiche nelle Disposizioni speciali sul trasporto degli imballaggi, dismessi, vuoti non ripuliti che presentano residui della classe 5.1;
- Nuove disposizioni speciali come la 396 relativa agli oggetti grandi e robusti che possono essere trasportati collegati con bombole di gas a certe condizioni e la 676 per il trasporto di colli contenenti materie soggette a polimerizzazione.
Capitolo 4.1 Utilizzo di imballaggi 
- Nuova tabella con criteri di costruzione delle chiusure degli imballaggi della classe 2.
Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura
- Modifica marchio dei colli contenenti pile o batterie al litio, togliendo la posizione per il numero di telefono per ulteriori informazioni:
Capitolo 5.4 Documentazione
- Semplificazione nella gestione dei rifiuti (chiarimento anche ai fini dell’applicazione dell’Accordo Multilaterale M329), inerente al peso stimato. Tale stima non è ammessa in caso di esenzione “parziale” ai sensi dell’1.1.3.6. Nel caso di stima del peso del rifiuto, deve essere indicato nel documento “QUANTITA’ STIMATA IN CONFORMITA’ AL 5.4.1.1.3.2”.
Capitolo 6.2 Costruzione e prove di recipienti a pressione
- Nuovi paragrafi con dettagli delle valutazioni e approvazioni dei recipienti a pressione, in particolare per quanto riguarda gli involucri dei recipienti a pressione.
Capitolo 6.5 Costruzione e prove IBC
- Nuove indicazioni sulla marcatura addizionale degli IBC fabbricati con materiale plastico riciclato.
Capitolo 6.8 Equipaggiamenti delle cisterne
- Obbligo d’installazione delle valvole di sicurezza sulle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti (non obbligatorio per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti). Le valvole di sicurezza, se installate devono soddisfare i requisiti da 6.8.3.2.9.1 a 6.8.3.2.9.5.
- Nuova marcatura da applicare sulle cisterne quando munite di valvola di sicurezza con le relative misure:
 
Capitolo 6.9 Progettazione, ispezione, prove cisterne mobili
- Revisione sulla progettazione, costruzione, ispezione e prove delle cisterne mobili in materia plastica rinforzata di fibre (FRP);
Capitolo 6.13 Progettazione, costruzione, prove cisterne fisse e smontabili
- Nuovo capitolo sulla progettazione, costruzione, equipaggiamento, approvazione, prove e marcatura delle cisterne fisse e smontabili in materia plastica rinforzata di fibre (FRP).
Capitolo 7.2 Disposizioni concernenti il trasporto in colli
- Nuova Disposizione V15, relativa al trasporto degli IBC in veicoli chiusi o in contenitori chiusi.
Capitolo 7.5 Disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione
- Modifica con delle indicazioni specifiche sui componenti strutturali dell’unità di carico da verificare previamente al carico della merce.
Capitolo 9.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli
- Nuove indicazioni sul gruppo di propulsore elettrico, applicabile anche ai veicoli ibridi e la relativa prevenzione dei rischi di incendio.
 
Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.