ELENCO NEWS
Venerdì 11 Gennaio 2019

PRINCIPALI NOVITÀ ADR 2019 (in vigore dal 1° gennaio 2019)

ADR/RID

Di seguito si riportano le principali novità dell’ADR 2019, che per questa versione risultano poco impattanti. Tra le novità si evidenzia in primo piano la necessità di nominare un Consulente per la sicurezza anche per le imprese la cui attività comporta la spedizione di merci su strada.

Indicazioni generali
- Durante il periodo transitorio dell’ADR che va dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019, potranno essere osservate indistintamente le disposizioni dell’ADR 2017 e dell’ADR 2019.
- In tutto il testo dell’edizione dell’ADR 2019, il termine “rischio/i” è stato sostituito con “pericolo/i”.

Capitolo 1.1 Campo d’applicazione e applicabilità
- È stata soppressa la lettera b) dell’1.1.3.1 Esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto (relativa al trasporto di macchinari o dispositivi non specificati dall’ADR).
- Nell’intestazione della colonna (3) della tabella dell’1.1.3.6 è stata inserita la nuova nota b, per specificare che la quantità massima totale per ogni categoria di trasporto corrisponde ad un valore calcolato di “1000” (in caso di trasporto di merci di diverse categorie).
- Nella tabella dell’1.1.3.6 (esenzione “parziale”) sono stati introdotti nuovi numeri ONU.

Capitolo 1.2 Definizione
- Sono state inserite nuove definizioni (es. Diametro, Rivestimento protettivo (per cisterne), Bombola sovrastampata).
- Sono state modificate alcune definizioni (es. Cisterna chiusa ermeticamente).

Capitolo 1.10 Security
- È stata aggiunta la possibilità da parte delle autorità competenti, di implementare disposizioni in materia di security, ulteriori rispetto a quelle previste dall’ADR, per motivi diversi dalla sicurezza durante il trasporto.

Capitolo 2.1 Disposizioni Generali
- Nuova sezione 2.1.5 relativa alla classificazione degli oggetti che contengono merci pericolose n.a.s. (gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, materie comburenti, ecc.).

Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi
- Con l’inserimento di nuove rubriche, dal numero ONU 3535 al numero ONU 3548, sono state aggiornate le parti relative alla classificazione di alcune classi (es. 6.1, 2, 3, 4.1, 5.1, 8, 9).
- Modifica classe 8, dalle definizioni ai criteri di classificazione delle miscele e relativa procedura per l’assegnazione del gruppo di imballaggio.

Capitolo 3.2 Liste delle merci pericolose
- Con l’ADR 2019, sono state introdotte nuove rubriche (dall’UN 3535 all’UN 3548) nella Tabella A della sezione 3.2.1.
- Nella parte 3.3 sono state modificate numerose disposizioni speciali, in particolare per quanto riguardano le pile al litio (es. 376), e ne sono state introdotte delle nuove, tra cui quelle relative alle pile a litio e ai veicoli alimentati a gas infiammabile o a liquido infiammabile (es. 387, 388).

Capitolo 4.1 Utilizzo imballaggi
- Nel 4.1.4.1 sono state aggiunte nuove disposizione speciali relative alle rubriche UN 3223 (liquido autoreattivo di tipo C) e UN 3224 (solido autoreattivo di tipo C) della classe 4.1.
- Sono state aggiunte delle nuove istruzioni di imballaggio:

  • P006 per le rubriche UN da 3537 a 3548 (le nuove rubriche relative ad articoli che contengono merci pericolose delle diverse classi);
  • P907 per UN 3363 MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN MACCHINARI o MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN APPARATI (con la versione precedente risultava non sottoposto all’ADR);
  • P911 relativa alle pile a litio danneggiate o difettose.

- È stata inserita l’istruzione di imballaggio LP03, nella sezione 4.1.4.3 relative alle nuove rubriche dall’UN 3537 all’UN 3548.

Capitolo 4.3 Utilizzo delle cisterne
- Il paragrafo 4.3.4.1.3 relativo alle materie e gruppi di materie, per le quali il segno “(+)” compare dopo il codice cisterna nella colonna (12) della Tabella A del cap. 3.2, che sono sottoposte a disposizioni particolari, è stato riorganizzato sotto forma tabellare.

Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura
- I modelli delle etichette sono stati messi in forma tabellare senza alcuna modifica.
- Al 5.3.6.1 viene indicato che nel caso di trasporto di merci pericolose per l’ambiente in colli secondo il 5.2.1.8.1 (esenzione dall’apposizione del marchio di pericolo per l’ambente sul collo), il marchio pericoloso per l’ambiente non deve essere apposto sul veicolo (applicabile solo in caso di container).
- Al 5.4.1.1 è stata modificata la Nota 1 della lettera f), indicando in caso di applicazione dell’1.1.3.6, che devono essere inseriti nel documento di trasporto, la quantità totale ed il valore calcolato di merci pericolose per ogni categoria di trasporto.

Capitolo 7.1 Disposizioni generali/speciali
- Nuove disposizioni speciali applicabili al trasporto di materie autoreattive della classe 4.1, ai perossidi organici della classe 5.2 e alle altre materie soggette a controllo della temperatura.

Capitolo 9.7 Prescrizioni supplementari - Veicoli
- La sezione 9.7.3, relativa ai mezzi di fissaggio è stata modificata ed ampliata, indicando che i mezzi di fissaggio comprendono anche i telai di supporto usati per il montaggio dell’equipaggiamento strutturale al veicolo (9.7.3.1) e sono state date indicazioni specifiche sui mezzi di fissaggio utilizzati su veicoli-cisterna, veicoli-batteria e veicoli che trasportano container-cisterna (9.7.3.2).