Piombo: nuova classificazione e trasporto in ADR dal 01/09/2025

Per effetto della modifica del Regolamento CE 1272/2008 inerente la classificazione e l’etichettatura di determinate sostanze (CLP), a partire dal 1° settembre 2025 sarà in vigore una nuova classificazione armonizzata per il Piombo (Pb).
A seguito di tale modifica saranno classificati come PERICOLOSI PER L’AMBIENTE i composti intesi come miscele o leghe metalliche (ad esempio l’ottone) nelle varie forme, come lingotti, pani, trucioli, lamiere, tubi, matasse, che in base alle dimensioni contengono:
- piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm) in quantitativo ≥ 0,025%
- piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm) in quantitativo ≥ 0,25%
L’adeguamento normativo coinvolge le merci propriamente dette, ma anche i “rifiuti” (esempi di materiali rientranti: torniture, bave di stampaggi, spezzoni o cascami di barra, fanghi di lavorazione contenenti piombo, ecc.).
I settori lavorativi maggiormente interessati dalla modifica sono quelli relativi alla produzione / utilizzo / commercializzazione di piombo e leghe metalliche, così come quelli riferiti al recupero dei rottami metallici (rifiuti ed End Of Waste).
Tutte le aziende coinvolte nella filiera del trasporto su strada (speditori, imballatori, caricatori, trasportatori, scaricatori, destinatari), così come i fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle del piombo e relative miscele (leghe) dovranno tener conto della nuova classificazione.
Pertanto, i composti contenenti piombo nelle percentuali sopra esposte potranno rientrare in regime ADR con classificazione da attribuire a “UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, N.A.S. (piombo), 9, III (-)”
Ciò comporterà il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa ADR, come ad esempio:
- formazione ADR del personale coinvolto nella filiera di trasporto (speditore, imballatore, caricatore, trasportatore, scaricatore, destinatario)
- allestimento ed equipaggiamento ADR dei veicoli (pannelli arancioni, placche di rischio, equipaggiamento di protezione generale e individuale, ecc.)
- possesso del “patentino ADR” da parte dell’autista se il trasporto supera i 1.000 kg
- utilizzo di imballaggi omologati UN
- compilazione dei documenti di trasporto (DDT/FIR) secondo quanto previsto dall’ADR
- nomina di un “consulente ADR”, obbligatorio per le imprese che effettuano spedizione e / o trasporto oltre i limiti previsti dal D.M. 07/08/2023 (si veda ns. circolare al seguente link: https://www.studiogadler.it/news/nomina-consulente-adr)
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