ELENCO NEWS
Martedì 30 Novembre 2021

OBBLIGO VACCINALE E “SUPER GREEN PASS”

Sicurezza

Con la pubblicazione del Decreto Legge 26 novembre 2021, n° 172, vengono modificati gli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale e al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso a determinate attività.

Di seguito le principali novità.

OBBLIGO VACCINALE
- A far data dal 15/12/2021, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale comprenderà sia il cosiddetto “ciclo vaccinale primario” (ovvero “prima” ed eventualmente “seconda” dose) sia la “dose di richiamo” (cosiddetta “dose booster”). Con circolare del Ministero della Salute verranno previste le indicazioni operative di espletamento dell’obbligo;
- L’obbligatorietà della vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene estesa anche alle seguenti categorie:
Personale scolastico del sistema nazionale d’istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D. Lgs. 65/2017, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché gli organismi di cui agli artt. 4,6 e 7 della L. 124/2007;
Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 “Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” e 4-bis “Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie” del D.L. 44/2021;
o Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
- La validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale viene portata a nove mesi dai precedenti dodici;
- Viene introdotto il cosiddetto “super green pass”, ovvero la certificazione verde COVID-19 ottenuta o con vaccinazione o a seguito di guarigione, differente dal “green pass tradizionale” ottenibile, quest’ultimo, anche con tampone negativo;
- Rimangono esentati dal possesso di certificazione verde COVID-19 i soggetti esonerati dalla campagna vaccinale, fra i quali i minori di 12 anni e le persone in possesso di apposita certificazione circa l’esenzione per motivi di salute;
- Viene ampliato l’obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19 “green pass tradizionale” agli utenti dei servizi alberghieri e ricettivi e al trasporto pubblico;
- Viene previsto che, in caso di classificazione della Regione-Provincia Autonoma in zona classificata “gialla” o “arancione”, le attività che subirebbero limitazioni possono continuare la propria attività nei confronti di persone in possesso di “super green pass”;
- Viene previsto che, in via transitoria, a far data dal 06/12/2021 e fino al 15/01/2022 (fatte salve diverse classificazioni della Regione-Provincia Autonoma in zone a maggior rischio che potrebbero anticipare tale data e modificare taluni obblighi), l’obbligo di possesso del “super green pass” è esteso anche ai servizi per i quali sarebbero previste delle limitazioni per la cosiddetta “zona gialla” ovvero attività quali ristorazione al chiuso, discoteche, feste, spettacoli, ecc.

Rimandando ad una completa lettura del testo normativo, che potete trovare al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg

Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.