ELENCO NEWS
Mercoledì 28 Novembre 2018

OBBLIGO DI VALUTAZIONE D’IMPATTO DPIA (Data protection Impact Assessment)

privacy

L’art. 35 del GDPR obbliga il Titolare del trattamento ad effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati qualora un tipo di trattamento di dati, in considerazione alla natura, all’oggetto, del contesto e alle finalità del trattamento stesso, possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche alle quali i dati personali fanno riferimento.
La valutazione d’impatto deve essere eseguita prima di effettuare uno dei predetti trattamenti dei dati:

ALCUNI CASI IN CUI È OBBLIGATORIA LA VALUTAZIONE D’IMPATTO
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018)

1 Trattamenti valutativi (cd. Scoring) su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”.
2 Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).
3 Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.
4 Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale: quali dati connessi alla vita familiare o privata, o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).
5 Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (fra i quali i sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti.
6 Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).
7 Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking).
8 Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.
9 Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment).
10 Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 (ex. Sensibili) oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.
11 Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.
12 Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e per la redazione della valutazione d’impatto.