ELENCO NEWS
Lunedì 28 Ottobre 2019

OBBLIGO DI CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE

privacy

Gli attestati di formazione conseguiti dai lavoratori devono essere consegnati agli stessi.
Il lavoratore che ha partecipato ad attività formative, anche se pagate dal Datore di lavoro, ha tanto il diritto ad avere copia dell'attestato di formazione in quanto intestatario dello stesso.

Con provvedimento emesso in data 19 giugno 2000,  infatti, il Garante Privacy ha sancito che "anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro".
Il dipendente, pertanto, ha il diritto di richiedere a discrezione al datore di lavoro o all' ente di formazione copia dell'attestato a lui intestato.

Ai sensi dell’articolo 15 del Reg. UE n. 2016/679, pertanto, su richiesta del lavoratore, il Titolare è tenuto a fornire  una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
Qualora il datore di lavoro rifiuti di consegnare al lavoratore un attestato di formazione potrebbe rischiare, quindi di essere segnalato dal lavoratore stesso all’ Ispettorato del lavoro competente per territorio e, inoltre risulterebbe inadempiente ai sensi dell’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679, rischiando una sanzione pecuniaria che “può arrivare fino a 20 milioni di Euro, o fino al 4% del fatturato annuo mondiale dell’esercizio precedente”.

Lo Staff dello Studio Gadler S.r.l. rimane a disposizione per fornire eventuali chiarimenti a riguardo.