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Giovedì 13 Giugno 2024

NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI LAVORATORI EDILI

Formazione

 

Il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’edilizia, siglato il 03/03/2022, stabilisce al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato Accordo Stato Regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.

La nuova periodicità si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore del contratto ed è riferita ai lavoratori (operai o impiegati) per i quali si applica il “CCNL edilizia”, indipendentemente dalla tipologia di azienda per la quale prestano servizio.

 

Pertanto:

  • Per i lavoratori (operai o impiegati) che hanno aggiornato la formazione dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL (1° marzo 2022) la scadenza del nuovo aggiornamento è già prevista su base triennale;
  • Per i lavoratori (operai o impiegati) che, invece, hanno aggiornato la formazione in un momento anteriore al 1° marzo 2022, la scadenza dell’aggiornamento resta quella originariamente prevista, ossia quinquennale. In questo caso, sarà il successivo aggiornamento che dovrà essere calendarizzato su base triennale.

La nuova norma contrattuale non riguarda la formazione dei dirigenti o dei preposti stabilita dall’ASR 21/12/2011 (attualmente in vigore nelle more dell’adozione di un nuovo accordo previsto all’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Si ricorda, inoltre, che La mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.

Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.