NUOVE TEMPISTICHE PER IL RINNOVO DELLE CONFORMITÀ ANTINCENDIO

Con la nota dell’Ufficio Prevenzione Incendi del Corpo Permanente Provinciale Vigili del Fuoco di Trento del 19/07/2023, viene comunicata una nuova interpretazione dell’espletamento dell’obbligo di legge di “attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio” (ARPCA), che deve avvenire, ai sensi del DPR 151/11 generalmente ogni 5 anni (fatti salvi casi particolari).
Mentre fino ad ora venivano consentiti rinnovi “tardivi” fino ad un tempo pari alla durata stessa della certificazione (rinnovo quindi generalmente entro 5 anni dalla scadenza, mantenendo poi però la successiva scadenza naturale), dal 1 gennaio 2024 le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio dovranno pervenire entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla scadenza della conformità antincendio, con le consuete modalità e documenti da allegare.
La presentazione di attestazioni dopo tale termine verrà respinta e verrà richiesto al titolare dell’attività di procedere con la presentazione di una nuova SCIA, con aggravio quindi dei tempi e dei costi (oltre che del mancato possesso temporaneo della conformità antincendio) a carico del datore di lavoro.
Per ulteriori chiarimenti, si veda quanto riportato all’interno della Circolare VVF disponibile al seguente link: Nota per gli Ordini Professionali su ARPCA
Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.