ELENCO NEWS
Lunedì 22 Luglio 2019

NUOVE DIRETTIVE CANCEROGENI

Sicurezza

Nell’ottica di un aggiornamento complessivo della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce dei periodici aggiornamenti delle classificazioni delle sostanze a livello europeo tramite il regolamento 1272/2008 (CLP), l’Unione Europea negli ultimi due anni ha provveduto ad emanare tre direttive di aggiornamento della direttiva cancerogeni (Direttiva 2004/37/CE) che risultava ormai antiquata e non più aderente all’evoluzione scientifica e tecnologica.

Le direttive emanate sono le seguenti:
• Direttiva 2017/2398/UE del 12 dicembre 2017
• Direttiva 2019/130/UE del 16 gennaio 2019
• Direttiva 2019/983/UE del 05 giugno 2019

Le principali novità introdotte da queste nuove direttive sono le seguenti:
1) Inserimento di nuovi processi e/o attività lavorative classificate come cancerogene:
• i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione;
• i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
• i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

2) Modifica e/o introduzione di nuovi limiti di esposizione per sostanze cancerogene, tra cui riportiamo quelle a maggior impatto da un punto di vista professionale:
• Modifica del limite TWA delle polveri di legno fissato a 2 mg/m3 con un livello transitorio di 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023;
• Introduzione di un limite TWA per il cromo esavalente fissato a 0,005 mg/m3 (0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 e 0,025 mg/m3 per i processi di saldatura e taglio al plasma fino al 17 gennaio 2025);
• Introduzione di un limite TWA per la silice libera cristallina fissato a 0,1 mg/m3;
• Introduzione di un limite TWA per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel fissato a 0,05 mg/m3 come carbonio elementare (il limite si applica a partire dal 21 febbraio 2023 mentre per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026);
• Introduzione di un limite TWA per la formaldeide fissato a 0,37 mg/m3

Si ricorda che, trattandosi di direttive, esse non sono di immediata applicazione ma necessitano di un provvedimento di recepimento all’interno della normativa italiana, che però non può essere più permissivo di quanto indicato all’interno delle direttive stesse.

Queste modifiche hanno considerevolmente ampliato il campo di applicazione della direttiva cancerogeni, e di conseguenza, del Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, andando a considerare una serie di attività lavorative largamente diffuse quali quelle nel settore dell’edilizia e delle autofficine.

Diventa evidente come il principale strumento a disposizione del datore di lavoro per effettuare una valutazione accurata dell’esposizione dei lavoratori e dell’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione adottate sia l’indagine ambientale effettuata secondo le metodologie tecniche pertinenti.

La valutazione dell’esposizione deve essere effettuata periodicamente, con cadenza almeno triennale, e deve comprendere sia l’esposizione inalatoria che cutanea.

Rimane fondamentale la collaborazione del datore di lavoro con il medico competente al fine di adeguare il protocollo sanitario ai nuovi rischi e alle esposizioni dei lavoratori e predisposizione del registro degli esposti.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, in caso di esposizione ad agenti cancerogeni, si ricorda che la misura prioritaria rimane quella dell’eliminazione di tale sostanza dal ciclo produttivo e/o la sua sostituzione con altro agente meno pericoloso.

Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.