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Mercoledì 05 Febbraio 2020

NUOVA REGOLA TECNICA PER I GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A GAS COMBUSTIBILE: DM 08 NOVEMBRE 2019

Formazione

In data 21/11/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 08 novembre 2019, concernente l’Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

Tale Decreto, entrato in vigore dal 21/12/2019, abroga il DM 12 aprile 1996, e si applica, come detto, alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi, asserviti a:
- climatizzazione di edifici e ambienti;
- produzione acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
- cottura del pane e altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigianali;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Non trova invece applicazione:
- agli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
- agli impianti di incenerimento;
- agli impianti costituiti da stufe catalitiche;
- agli impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto e non conformi a quanto previsto dal DM 12/04/1996, dovranno quindi essere adeguati a quanto previsto dalla nuova normativa, mentre quelli esistenti e conformi, dovranno mantenere le condizioni di sicurezza già presenti (per gli impianti non soggetti a conformità antincendio ex DPR 151/11) o quelle approvate o autorizzate (per gli impianti per i quali è presente una pratica di prevenzione incendi, sia esso parere di conformità sul progetto o SCIA antincendio). Tale “esenzione” dalla necessità di applicazione nella sua interezza del nuovo Decreto (fatti salvi quindi eventuali adeguamenti necessari ai fini della corretta applicazione del DPR 151/11), sarà valida anche nel caso di aumenti della portata termica complessiva, purché non superiore al 20% di quella esistente e realizzato una sola volta, e fatto salvo l’eventuale superamento della soglia di assoggettabilità agli adempimenti del DPR 151/11, per le attività precedentemente non assoggettabili.

Studio Gadler S.r.l. raccomanda di verificare che i propri generatori di calore siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, e rimane a disposizione per fornire specifica consulenza in materia.