ELENCO NEWS
Mercoledì 31 Agosto 2022

NUOVA NORMATIVA ANTINCENDIO PER I LUOGHI DI LAVORO

I nuovi decreti del ministero dell’interno 01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021

Nel corso dell’ultima parte dell’anno 2021 sono stati emanati tre nuovi Decreti Ministeriali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 46 del D.Lgs. 81/08, che andranno a sostituire il DM 10/03/1998. Questi tre nuovi Decreti, entreranno in vigore un anno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi rispettivamente il 25/09/2022, il 04/10/2022 e il 29/10/2022.
 
Tali normative si pongono come obiettivo quello di garantire la sicurezza antincendio all’interno dei luoghi di lavoro. Ciascun decreto ha come obiettivo quello di normare uno specifico aspetto relativo alla sicurezza antincendio: si indicano di seguito pertanto le principali novità in tal senso.
 
Decreto Ministeriale 01/09/2021: “Decreto Controlli”.
Il presente Decreto si pone come obiettivo quello di stabilire i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Nello specifico, il datore di lavoro dovrà quindi provvedere ad affidare i controlli e le manutenzioni degli apprestamenti antincendio a “tecnici manutentori qualificati” secondo apposita qualifica prevista dalla normativa, che va a richiedere una particolare abilitazione per i controlli e le manutenzioni di ogni singola tipologia di apprestamento antincendio. Sarà inoltre compito del datore di lavoro mantenere un registro di tutti i controlli e le manutenzioni antincendio effettuate, nonché provvedere (anche a mezzo di lavoratori appositamente istruiti), all’effettuazione di una sorveglianza periodica dei vari apprestamenti, nei periodi che intercorrono tra un controllo (da parte di tecnico manutentore qualificato) e il successivo.
 
Decreto Ministeriale 02/09/2021: “Decreto GSA e formazione addetti antincendio”.
Il presente decreto va invece a stabilire le corrette modalità di Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) e di formazione degli addetti all’antincendio.
Fra gli aspetti di maggior rilievo si segnalano i seguenti:
- Necessità di elaborazione di un Piano di Emergenza qualora si ricada nelle seguenti casistiche:
o Luoghi di lavoro dove sono occupati almeno dieci lavoratori;
o Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
o Luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del DPR 151/11 (luoghi di lavoro ove sono presenti attività soggette al controllo da parte del Comando Provinciale VVF).
Qualora non si ricada nei casi sopra esposti, invece, il datore di lavoro avrà comunque l’obbligo di adottare idonee misure organizzative per la gestione delle emergenze (es. mediante apposite informative, semplici planimetrie, ecc.). Nel caso in cui invece si ricada nella casistica dei locali aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, ma meno di dieci lavoratori, se non inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e qualora l’edificio non sia caratterizzato da complessità e presenza di affollamento, sarà possibile predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, con almeno una planimetria e indicazioni schematiche.
- Necessità di formazione degli addetti all’antincendio secondo la specifica valutazione del rischio, con obbligo di aggiornamento di tale formazione che viene ufficialmente indicato come quinquennale. Si segnala inoltre come sia stato modificato l’elenco delle attività “ex rischio incendio elevato” (ora Livello 3), per le quali gli addetti dovranno essere in possesso della relativa formazione (corso base della durata di 16 ore e aggiornamento della durata di 8 ore). Le modifiche più rilevanti riguardano le seguenti attività:
o L’inserimento dell’attività degli “interporti con superficie superiore a 20.000 m2”;
o La modifica della voce relativa agli “ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani” che ora viene ampliata in “strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno e le case di riposo per anziani”;
o Gli uffici, che ricadranno in tale categoria in caso di presenza di oltre 1000 persone (e non più solamente “dipendenti”);
o L’inserimento della voce relativa agli “stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 36/03;
- Necessità di conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica, previo superamento dell’apposito esame presso il Comando Provinciale VVF competente. Per tale aspetto si evidenziano le seguenti novità rispetto alla previgente normativa:
o interporti con superficie superiore a 20.000 m2 (nuova attività inserita);
o campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
o strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno e le case di riposo per anziani (nuova definizione in luogo della previgente);
o uffici con oltre 500 persone presenti (in luogo della precedente indicazione relativa ai “dipendenti);
o stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1) del D. Lgs. 36/03.
- Necessità di “qualifica” del formatore degli addetti all’antincendio, che dovrà anch’esso essere specificamente abilitato.
 
Decreto Ministeriale 03/09/2021: “Decreto valutazione del rischio incendio e minicodice”.
Quest’ultimo Decreto tratta invece tutto quello che riguarda la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro.
La valutazione del rischio di incendio, parte specifica della valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, dovrà essere quindi effettuata secondo le indicazioni della nuova normativa, ad eccezione dei luoghi di lavoro “esistenti” alla data del 29/10/2022, sempre che non vi siano state “modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi”.
Il nuovo Decreto definisce quali siano quindi le normative applicabili in funzione della tipologia di luogo di lavoro e di attività svolta.
 
Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.