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Venerdì 14 Dicembre 2018

NOVITÀ “DECRETO SICUREZZA”: Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Sicurezza

Sicurezza

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il 03/12/2018, la Legge 1 dicembre 2018, n° 132, ossia la Legge di conversione del Decreto Legge Sicurezza (D.L. 4 ottobre 2018, n°113), motivo di grande discussione negli ultimi periodi.

Due sono gli articoli e le novità di notevole rilevanza ai fini della sicurezza sul lavoro e dell’ecologia: l’articolo 26 e il 26-bis: novità in merito alla Notifica preliminare di cantiere ed al Piano di emergenza per impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti.

NOTIFICA PRELIMINARE DI CANTIERE
L’articolo 26, introduce l’obbligo di invio della Notifica preliminare di cui all’art. 99 comma 1 del D. Lgs. 81/2008, oltre che all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti, anche al Prefetto, limitatamente ai lavori pubblici. Si ricorda che nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, il Prefetto coincide con il Commissario del Governo.

MODALITÀ DI INVIO IN PROVINCIA DI TRENTO
Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, le Notifiche preliminari relative ai lavori pubblici, dovranno essere quindi inviate anche al seguente indirizzo PEC: protocollo.comgovtn@pec.interno.it
Una volta inviata la notifica, si riceverà via email un documento da stampare e da apporre in cantiere.

MODALITÀ DI INVIO IN PROVINCIA DI BOLZANO
Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano, non è necessario seguire una procedura dedicata, in quanto il Commissariato del Governo, e di conseguenza il Commissario, è stato accreditato per l’accesso al portale della Provincia ove vengono tuttora inviate le notifiche preliminari secondo quanto previsto dalla normativa.
NB: Si ricorda che per “stoccaggio” si intendono le attività di smaltimento rifiuti consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06, nonché alle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’Allegato C della medesima parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

PIANO DI EMERGENZA PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTI
L’articolo 26-bis, introduce invece l’obbligo, per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti di elaborare un Piano di emergenza interno. Tale Piano deve essere elaborato allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

TEMPISTICHE PER L’ADEGUAMENTO
Per gli impianti esistenti tale Piano deve essere predisposto entro novanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione (04/12/2018), ossia entro domenica 03/03/2019.
Sarà poi obbligo del gestore fornire al Prefetto – Commissario del Governo, le informazioni utili a quest’ultimo per la predisposizione di un Piano di emergenza esterno.

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO
Tale Piano dovrà essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale e/o imprese subappaltatrici che lavorano nell’impianto, ad intervalli appropriati, comunque non superiori a tre anni.

NB: Si ricorda che per “stoccaggio” si intendono le attività di smaltimento rifiuti consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06, nonché alle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’Allegato C della medesima parte Quarta del D.Lgs. 152/06.