ELENCO NEWS
Mercoledì 30 Maggio 2018

LE NOVITÀ IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI

Nuova Disciplina Sanzionatoria – Etichettatura e informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 che introduce le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il decreto in oggetto prevede delle sanzioni specifiche per la violazione delle disposizioni relative all’etichettatura degli alimenti, ad esempio:
- denominazione;
- elenco ingredienti e quantità;
- indicazione del termine minimo di conservazione (T.M.C.), della data di scadenza e della data di congelamento;
- indicazione del paese di origine e luogo di provenienza;
- presenza della dichiarazione nutrizionale.

Inoltre il decreto ripropone le disposizioni nazionali relative alla vendita di prodotti non preimballati (ad. es prodotti della gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca, gastronomia, bevande vendute mediante spillatura ecc), riportando l’obbligo di apposizione di un cartello (o sistema equivalente) contenente le indicazioni obbligatorie per lo specifico prodotto (es. elenco ingredienti, allergeni ecc).
Per quanto riguarda invece gli alimenti forniti dalle collettività (banchi di vendita fissi o mobili, ristoranti, mense, scuole, ospedali), viene ribadita la necessità di disporre di apposito “registro allergeni” o sistema equivalente e di indicare la designazione “decongelato”, fatti salvi i casi di deroga previsti.

A titolo informativo si riportano alcune sanzioni stabilite dal decreto, per gli alimenti preimballati:
1. mancata indicazione in etichetta delle sostanze che provocano allergie o intolleranze: sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro;
2. omissione dell’indicazione del lotto o partita: sanzione amministrativa da 3.000 a 24.000 euro;
3. mancata indicazione della data di scadenza e della data di congelamento: sanzione amministrativa da 2.000 a 16.000 euro;

Per alimenti non preimballati:
1. mancata tenuta del “Registro Allergeni” (o sistema equivalente) per alimenti non preimballati serviti dalle collettività (es. bar, ristoranti ecc): sanzione amministrativa da 3.000 a 24.000 euro;
2. violazione delle disposizioni relative alla vendita di prodotti non preimballati: sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro;

 

Acrilammide – Nuovo Regolamento Europeo

È recentemente entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di Acrilammide negli alimenti.

CHE COS’È L’ACRILAMMIDE?
L'acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a 120°C e con un basso grado di umidità. L'acrilammide si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.

A CHI SI RIVOLGE IL REGOLAMENTO?
Agli Operatori del Settore Alimentare che producono (compresi bar, ristoranti ecc) e immettono sul mercato alimenti “a rischio” quali ad esempio: pane e prodotti da forno, prodotti a base di patate fritte o cotte al forno, cereali per la prima colazione, caffè e alimenti per la prima infanzia.
Tali soggetti devono integrare il proprio manuale di autocontrollo introducendo delle misure atte a ridurre i livelli di tale sostanza negli alimenti secondo le specifiche indicazioni riportate nel Regolamento.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA?
Gli adempimenti variano a seconda del tipo di attività svolta e possono riguardare misure di controllo sulle materie prime e sul processo di conservazione e trattamento degli alimenti prima e dopo la cottura (ad. es per vendita al dettaglio e/o rifornimento diretto solo di esercizi locali di vendita al dettaglio ) fino ad arrivare all’effettuazione di specifici campionamenti ed analisi ed alla tenuta di un registro delle misure specifiche per ogni prodotto.

Ad oggi a livello nazionale non sono ancora previste sanzioni per la mancata applicazione del Regolamento in oggetto.

Per visualizzare i testi completi delle normative si rimanda ai seguenti allegati:
1. D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231?
2. Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione del 20 novembre 2017?