LE NOVITÀ DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DD. 17/04/2025 SULLA FORMAZIONE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni sancito il 17 aprile 2025 "Accordo ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del D. Lgs. 81/08, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza".
QUANDO ENTRA IN VIGORE?
L’Accordo è entrato in vigore il 24/05/2025.
QUALI SONO I CORSI TRATTATI NELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025?
- Lavoratori (formazione generale, specifica e aggiornamenti)
- Preposti
- Dirigenti
- Datori di Lavoro
- RSPP e ASPP
- Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
- Abilitazione sulle attrezzature di cui all’art. 73 del D.Lgs. 81/08 (carrelli, macchine movimento terra, gru mobili, gru su autocarro, piattaforme, trattori agricoli o forestali, pompe calcestruzzo, macchine agricole raccoglifrutta, carriponte, caricatori movimentazione materiali)
- Operatori che operano in ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati
ESISTONO ANCORA GLI ASR DEL 21/12/2011 E DEL 22/02/2012?
Si. Gli Accordi sono ancora validi, e secondo quanto previsto dalla norma transitoria, possono essere erogati ancora i corsi riportati in tali provvedimenti fino al 24/05/2026.
CHI SONO I SOGGETTI FORMATORI AUTORIZZATI AD EROGARE I CORSI PREVISTI NELL’ASR?
- I soggetti “istituzionali” (es: Ministeri, università, Regioni, ecc.)
- I soggetti “accreditati” da Regioni o Province autonome
- Altri soggetti (es: fondi interprofessionali, organismi paritetici, Associazioni sindacali dei Datori di Lavoro o dei lavoratori)
CI SONO MODIFICHE RISPETTO AL PASSATO PER LA PARTE ORGANIZZATIVA DEL CORSO?
Si, l’Accordo definisce specifiche regole per l’organizzazione del corso, come ad esempio:
- prevedere un numero massimo di 30 persone per le parti teoriche
- prevedere per le parti pratiche un rapporto docenti / discenti 1:6
- introdurre un capitolo specifico denominato “indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi” che fa chiarezza su come deve essere progettato, strutturato ed erogato un corso di formazione, e definisce i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo formativo (es: responsabile progetto formativo, docente, tutor)
COSA DEVO FARE PER I NUOVI CORSI INDIVIDUATI NELL’ACCORDO (AMBIENTI CONFINATI, CARICATORI MOVIMENTAZIONE MATERIALI, CARRIPONTE, MACCHINE AGRICOLE RACCOGLIFRUTTA)?
Tutti i lavoratori che effettuano attività in ambiente confinato e/o utilizzano i macchinari di cui sopra devono essere formati. Il legislatore indica che tali corsi devono essere conclusi entro il 24/05/2026. Studio Gadler Srl, raccomanda di non adibire alle attività di cui sopra lavoratori non in possesso di attestato di formazione.
Sono riconosciuti i corsi già erogati alla data di pubblicazione dell’Accordo i cui contenuti siano conformi allo stesso.
I DATORI DI LAVORO ENTRO QUANDO DEVONO FREQUENTARE LO SPECIFICO CORSO DI FORMAZIONE?
I datori di lavoro devono frequentare l’apposito corso e devono concluderlo entro il 24/05/2027.
CON CHE CADENZA VA EROGATA LA FORMAZIONE INDICATA NELL’ACCORDO?
Tutti i corsi indicati nell’Accordo vanno aggiornati, secondo le modalità dell’Accordo stesso con cadenza quinquennale, ad eccezione della formazione dei Preposti che deve essere erogata con cadenza biennale.
QUANDO I PREPOSTI DEVONO AGGIORNARE LA FORMAZIONE?
Per i preposti esistono due casistiche:
- per quelli formati prima del 24/05/2023, il corso deve essere aggiornato entro il 24/05/2026
- per quelli formati dopo il 24/05/2023, il corso deve essere aggiornato entro due anni dalla data riportata sull’attestato
CASO PARTICOLARE: LA FORMAZIONE SUL MINIESCAVATORE
L’Accordo ha eliminato l’esclusione secondo cui gli operatori di escavatori con massa operativa inferiore a 60 quintali non necessitavano di abilitazione. Di conseguenza, tutti coloro che utilizzano questo tipo di macchina e che, alla data del 24/05/2025, non sono in possesso dell’abilitazione specifica, non sono autorizzati a utilizzarla, e devono quindi partecipare ad uno specifico corso in merito.
Studio Gadler S.r.l., al fine di supportare il datore di lavoro nell’ottemperare agli obblighi di Legge, ha pianificato nei prossimi mesi dei corsi di abilitazione all’uso dell’escavatore.
IL DATORE DI LAVORO UNA VOLTA CHE HA INVIATO I LAVORATORI AI CORSI DI FORMAZIONE HA OTTEMPERATO AI SUOI OBBLIGHI O DEVE FARE ALTRO?
Nell’accordo è indicato che il datore di lavoro deve verificare l’efficacia della formazione. Tale verifica deve avvenire a posteriori, ad una certa distanza di tempo dal termine del corso. Le modalità di verifica possono essere effettuate tramite analisi infortunistica, questionari da somministrare al personale o check list di valutazione.
Nell’ambito della riunione periodica aziendale deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi.
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Studio Gadler S.r.l. ha pianificato dei corsi specifici per approfondire l’argomento ove è possibile porre delle domande ai nostri docenti.
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