ELENCO NEWS
Lunedì 01 Ottobre 2018

IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA E GEOLOCALIZZAZIONE IN AZIENDA E PRESSO LUOGHI DI LAVORO

privacy

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (quale ad esempio i sistemi di geolocalizzazione) da parte del datore di lavoro sono regolati da norme cogenti volte a tutelare il trattamento dei dati (cd. privacy) e la libertà dei lavoratori.

Nello specifico, infatti, come previsto e disciplinato dallo Statuto dei lavoratori l’installazione e l’utilizzo dei predetti strumenti devono essere preventivamente accordati con le rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti. In mancanza di suddetto accordo, l’autorizzazione degli impianti di videosorveglianza e gli strumenti di controllo a distanza (geolocalizzazione) deve essere richiesta presso il Servizio Lavoro della PAT, presentando l’apposita modulistica corredata da una relazione e relativi allegati tecnici (art. 4 Legge n. 300/1970).
In caso di controllo da parte degli Enti preposti, l’installazione NON autorizzata di impianti di videosorveglianza o di controllo a distanza dei lavoratori è punita con l’ammenda da 154 euro a 1.549 euro e, nei casi più gravi, con l’arresto da 15 giorni a 1 anno del datore di lavoro/legale rappresentante (art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015, e art. 38 della Legge n. 300/1970).

Ai fini della tutela della privacy, inoltre, è necessario comunicare a tutti gli interessati che accedono ad un’area videosorvegliata, la presenza dell’impianto mediante specifica segnaletica corredata di informativa minima ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679.
In riferimento, invece, agli altri strumenti di controllo a distanza, come ad esempio la geolocalizzazione, oltre a dover predisporre un’informativa minima in costanza del sistema utilizzato/installato, il datore di lavoro, dovendo conformare il trattamento a quanto previsto nei provvedimenti emanati in materia dall’Autorità Garante, potrebbe essere tenuto, altresì, a provvedere all’elaborazione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35 del reg. Ue 2016/679.
Un’informativa completa dovrà, comunque, essere fornita o messa a disposizione del lavoratore e/o del soggetto interessato, prima dell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o di controllo.
In caso di inadempimento a quanto sopra prescritto, il datore di lavoro rischia di incorrere, in caso di ispezioni, in sanzioni amministrative ingenti.

Lo Studio Gadler S.r.l. offre un servizio completo per la redazione e presentazione delle pratiche di autorizzazione per impianti di videosorveglianza e geolocalizzazione.