ELENCO NEWS
Lunedì 23 Febbraio 2026

GPS SUI MEZZI: QUANDO SERVE L’AUTORIZZAZIONE

privacy

L’installazione di sistemi GPS sui veicoli aziendali è uno strumento sempre più utilizzato per esigenze organizzative e per obblighi normativi. Quando il mezzo è condotto da un lavoratore, tuttavia, il GPS può configurarsi come un sistema di controllo a distanza dell’attività lavorativa, con conseguenti obblighi in ambito giuslavoristico e di privacy.

Il quadro normativo
Il riferimento principale è l’art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che vieta l’uso di impianti e strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori.
Accanto a tale disciplina si collocano l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, che introduce l’obbligo di tracciabilità dei rifiuti, e la delibera n. 3 del 19/12/2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: entrambe le normative prevedono, in seguito all’entrata in vigore del “Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti” (RENTRI) specifici adempimenti mediante strumenti tecnologici installati sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti.

MEZZI ISCRITTI IN CATEGORIA 5 DELL’ALBO: ESCLUSIONE DALL’AUTORIZZAZIONE EX ART. 4 DELLA LEGGE 300/1970
Per i mezzi iscritti all’Albo in categoria 5 destinati esclusivamente al trasporto di rifiuti pericolosi, l’installazione del GPS costituisce adempimento imposto dalla normativa RENTRI vigente.
In questa configurazione, il trattamento dei dati tramite GPS è funzionale all’adempimento di un obbligo di legge e non alle finalità di cui all’art. 4 della Legge 300/1970, non risultando pertanto necessarie le procedure autorizzative previste dalla normativa.
Diversamente, qualora il medesimo mezzo sia impiegato anche per il trasporto di rifiuti non pericolosi o altre attività, l’installazione del GPS non risulta essere un obbligo di legge dettato dalla normativa RENTRI e pertanto la sua eventuale installazione sarà subordinata al rilascio del provvedimento autorizzativo.

ALTRI MEZZI: OBBLIGO DI ACCORDO O AUTORIZZAZIONE EX art. 4 della Legge 300/1970
L’installazione del GPS è sempre subordinata al rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori per:

  • mezzi iscritti a categorie RENTRI diverse dalla 5;
  • veicoli non iscritti al RENTRI;
  • mezzi aziendali utilizzati per attività ordinarie.

Prima dell’installazione di tali strumenti, occorre stipulare un accordo con le Rappresentanze Sindacali, ovvero, in assenza di accordo o di rappresentanze, richiedere autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Una corretta qualificazione dell’utilizzo del veicolo – esclusivo per rifiuti pericolosi o promiscuo – è quindi determinante per individuare il corretto percorso autorizzativo e prevenire contestazioni in ambito ispettivo o privacy.
Di seguito riepiloghiamo quando è necessaria l’autorizzazione preventiva e quando, invece, non lo è.

Sul piano privacy restano fermi ulteriori adempimenti, tra cui:

  • comunicazione ai lavoratori dell’installazione del sistema di geolocalizzazione;
  • predisposizione di un’informativa chiara e completa ex artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;
  • definizione delle modalità di utilizzo e dei tempi di conservazione dei dati in riferimento al trattamento degli stessi effettuato dal GPS;
  • rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2016/679;
  • redazione della DPIA (Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati) ex art. 35 del Reg. (UE) 2016/679;
  • apposizione di idonea vetrofania informativa sui mezzi dotati di sistema di geolocalizzazione;
  • aggiornamento/integrazione del Registro delle attività di trattamento dati;
  • nomina del fornitore del sistema di geolocalizzazione come Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Reg. (UE) 2016/679.

Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.