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Mercoledì 26 Ottobre 2022

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI

Con l’entrata in vigore del DM 02/09/2021, avvenuta il 04/10/2022, vengono introdotte nuove disposizioni per quanto riguarda la formazione degli addetti all’antincendio all’interno degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
 
Nello specifico, tale nuova normativa indica la necessità che gli addetti all’antincendio siano in possesso della formazione per attività di Livello 3 (corso di formazione base della durata minima di 16 ore e corso di aggiornamento della durata minima di 8 ore, ex formazione “rischio incendio elevato - corso C”) e siano in possesso dell’attestato di idoneità tecnica qualora rientranti nelle attività sotto riportate:
- in tutti gli stabilimenti ed impianti che effettuano lo stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 152/2006;
- in tutti gli stabilimenti ed impianti che effettuano operazioni di trattamento di rifiuti (COMPRESI ANCHE I CRM/CRZ), ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto, ad esclusione dei rifiuti inerti come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 36/2003.
 
Si segnala come, ad oggi, la normativa non preveda la possibilità di erogazione di corsi di formazione “integrativi” per aumentare il livello della formazione degli addetti. Gli addetti in possesso di specifica formazione in corso di validità per il Livello 2 che si trovassero a dover operare in aziende per le quali è previsto il Livello 3, pertanto, dovranno ripetere lo specifico corso base. Si evidenzia inoltre come non sia previsto un periodo “transitorio” per la definitiva applicazione dei relativi obblighi di formazione.
 
L’attestato di idoneità tecnica risulta inoltre necessaria ANCHE per gli addetti all’antincendio degli impianti che stoccano / trattano solamente rifiuti inerti (che dovranno possedere una formazione come addetto all’antincendio almeno di Livello 2 - ex formazione “rischio incendio medio – corso B”).
 
Si segnala che, di norma, non è prevista una “scadenza” della validità dell’attestato di idoneità tecnica. Anche per tale aspetto, si evidenzia come non sia previsto un periodo “transitorio” per la definitiva applicazione dei relativi obblighi di formazione.
 
Per quanto riguarda la formazione degli addetti, si rimanda alla proposta formativa di Studio Gadler, mantenuta aggiornata con le date e le tipologie di corsi proposti qui https://www.studiogadler.it/ricerca-corsi
 
In riferimento invece al conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica di cui alla L. 609/1996, da richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, si segnala come la modulistica e le informazioni in merito siano da richiedere, per la Provincia Autonoma di Trento, alla Scuola Provinciale Antincendi telefonando al numero 0461/492450 o scrivendo a spa.vvf@provincia.tn.it.