ELENCO NEWS
Venerdì 03 Marzo 2023

DIISOCIANATI: OBBLIGO DI FORMAZIONE ENTRO IL 24/08/2023

Sicurezza

I diisocianati vengono utilizzati come componenti chimici di base nei composti poliuretanici, contenuti principalmente in:

  • schiume;
  • sigillanti;
  • impermeabilizzanti;
  • adesivi;
  • resine bicomponenti;
  • rivestimenti;
  • vernici, pitture e catalizzatori per vernici.

I prodotti sopra elencati possono essere impiegati in un’ampia gamma di settori e applicazioni, che può spaziare, a titolo esemplificativo, dalle lavorazioni svolte nell’edilizia (utilizzo di sigillanti per giunti, isolanti, adesivi e rivestimenti per pavimentazioni, resine da iniezione, vernici, ecc.), nelle carrozzerie (es. vernici e adesivi a base poliuretanica ecc.), nella posa di serramenti interni ed esterni (es. utilizzo di schiume poliuretaniche), nonché in molti altri ambiti produttivi ed industriali (ad esempio tipografie, colorifici, ecc.).

Tali composti possono essere molto pericolosi per la salute umana (sono classificati infatti come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle) e, secondo quanto riportato da uno studio effettuato dalla Germania, il numero di nuove malattie professionali a livello di UE, imputabili ogni anno all’utilizzo dei diisocianati, supera i 5.000 casi.

Al fine di garantire condizioni di salute degli utilizzatori, con il Regolamento (EU) 2020/1149, del 3 Agosto 2020 che emenda l’Allegato XVII del Regolamento REACH (Reg. (EC) No. 1907/2006), sono state introdotte restrizioni in merito all’immissione sul mercato e utilizzo dei diisocianati.

In particolare, a partire dal 24 agosto 2023, tutti i lavoratori (dipendenti ed autonomi), che manipolano prodotti contenenti diisocianati in concentrazione totale maggiore o uguale allo 0,1% in peso, compresi gli addetti incaricati della supervisione di tali compiti, devono completare con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati. Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento di tale formazione, che dovrà essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

La formazione (che può essere effettuata anche on line) deve comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro e deve essere impartita da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I contenuti minimi della formazione, definiti dalla medesima restrizione del REACH, prevedono una formazione generale come requisito minimo e, a seconda dell’esposizione ed utilizzo dei diisocianati, una formazione intermedia ed una formazione avanzata.

Si segnala che lo Studio Gadler sta implementando specifici interventi formativi relativi all’utilizzo dei prodotti contenenti diisocianati (i corsi si potranno effettuare in modalità di videoconferenza o in presenza).

Al seguente link è possibile visionare il testo integrale del Regolamento (UE) 2020/1149, dove sono riportati tutti gli obblighi previsti per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&from=IT

Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.