ELENCO NEWS
Venerdì 28 Gennaio 2022

DECRETO FISCALE 2021: NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Con la Legge 215/2021, di conversione del Decreto Legge 146/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20/12/2021, sono state introdotte da parte del legislatore diverse novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per tali novità stanno giungendo, inoltre, i primi chiarimenti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che potranno quindi rivedere, nei prossimi periodi, eventuali diverse e più corrette interpretazioni della normativa.

Nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. 81/08)
L’articolo 14 e l’Allegato I del D. Lgs. 81/08 sono stati interamente rivisti e sostituiti. Fra le principali novità:
- La percentuale di lavoratori non in possesso di regolare contratto di lavoro che porta al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale passa dal 20% al 10% (a meno che non sia l’unico lavoratore);
- Viene rivisto l’elenco delle “gravi violazioni in materia di salute e sicurezza” che porteranno al provvedimento di sospensione dell’attività in aggiunta alla sanzione prevista dalla normativa, che rimarrà tale, relativa alla violazione dell’obbligo specifico. Novità rilevante, rispetto a quanto previsto precedentemente, è che il provvedimento dovrà essere disposto sempre, nel caso delle gravi violazioni, essendo stato eliminato il riferimento alla “reiterazione” che precedentemente portava all’adozione del provvedimento nel caso di “gravi e reiterate violazioni”. Per tutto il periodo di validità del provvedimento di sospensione sarà vietato contrattare con la pubblica amministrazione. Per l’eliminazione del provvedimento di sospensione si dovrà provvedere alla rimozione della violazione e al pagamento di una somma aggiuntiva e specifica per ogni singolo punto per il quale si chiederà la rimozione del provvedimento.
L’elenco delle gravi violazioni, nella versione aggiornata, è il seguente:

Grave Violazione Attuale interpretazione dell'INL
Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Il provvedimento sarà adottato in caso di mancata redazione del documento in data antecedente a quella dell’accesso ispettivo
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione Il provvedimento sarà adottato in caso di mancata redazione del documento in data antecedente a quella dell’accesso ispettivo
Mancata formazione ed addestramento Il provvedimento sarà adottato quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. Il provvedimento interdittivo, in questo caso, sarà adottato nei confronti dei singoli lavoratori per i quali non si è adempiuto agli obblighi di legge, che conserveranno il loro trattamento retributivo e contributivo per tutto il periodo di sospensione
Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (RSPP) Il provvedimento sarà adottato in caso di mancata costituzione del SPP e di nomina del relativo RSPP
Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Il provvedimento sarà adottato in caso di mancata fornitura dei DPI in oggetto (fattispecie diversa dal mancato / non corretto utilizzo), con riferimento ai singoli lavoratori interessati. Il provvedimento interdittivo, in questo caso, sarà adottato nei confronti dei singoli lavoratori per i quali non si è adempiuto agli obblighi di legge, che conserveranno il loro trattamento retributivo e contributivo per tutto il periodo di sospensione
Mancanza di protezioni verso il vuoto Il provvedimento di sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni contro la caduta verso il vuoto siano totalmente mancanti o talmente insufficienti da essere considerabili come assenti
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Il provvedimento di sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le armature di sostegno siano totalmente mancanti o talmente insufficienti da essere considerabili come assenti, fatte salve diverse prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Il provvedimento di sospensione trova applicazione in caso di lavori “non elettrici” effettuati in vicinanza di linee elettriche a distanze inferiori a quelle indicate dalla Tabella I dell’Allegato IX del D. Lgs. 81/08, in assenza di idonee misure di prevenzione e protezione
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Il provvedimento di sospensione trova applicazione in caso di lavori “non elettrici” effettuati in vicinanza di linee elettriche a distanze inferiori a quelle indicate dalla Tabella I dell’Allegato IX del D. Lgs. 81/08, in assenza di idonee misure di prevenzione e protezione
Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Il provvedimento di sospensione trova applicazione qualora sia rilevata l’assenza degli elementi indicati ovvero il loro non funzionamento
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Il provvedimento di sospensione trova applicazione in caso di rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto Il provvedimento trova applicazione nel caso di mancata notifica all’organo di vigilanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovi obblighi per il datore di lavoro e il dirigente (artt. 18 e 26 del D. Lgs. 81/08) e per il preposto (art. 19 del D. Lgs. 81/08)
- Viene introdotto un obbligo, per il datore di lavoro / dirigente, di individuazione formale del / dei preposti;
- Vengono ampliati gli obblighi per il preposto che, in aggiunta a quanto precedentemente disposto, potrà / dovrà “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti” e “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
- Viene indicato l’obbligo, per i datori di lavoro appaltatori / subappaltatori, di comunicare al datore di lavoro committente il nominativo del lavoratore che ricopre il ruolo di preposto.

Nuovi obblighi di formazione e addestramento (art. 37 del D. Lgs. 81/08)
Formazione
- Viene indicato come la formazione del preposto dovrà avvenire, esclusivamente con modalità “in presenza”, con cadenza biennale;
- Viene inoltre disposto un obbligo di formazione per il datore di lavoro.
L’argomento formazione sarà meglio chiarito, unitamente ad una rivisitazione degli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione sulla sicurezza, che dovrà avvenire entro il 30/06/2022.

Addestramento
- Viene indicato come l’addestramento dei lavoratori “consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Nuove disposizioni per la sicurezza delle istituzioni scolastiche
Vengono meglio definiti gli obblighi e le casistiche di esenzione dalla responsabilità per i dirigenti delle istituzioni scolastiche, unitamente alla valutazione dei rischi strutturali degli edifici sede delle istituzioni scolastiche, che sarà meglio definita con Decreto Interministeriale.

Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.