ELENCO NEWS
Venerdì 23 Dicembre 2022

CONSULENTE ADR PER GLI SPEDITORI – ESENZIONE

ADR/RID
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito con nota prot. 40141 del 21/12/2022 la non obbligatorietà dal 01/01/2023 di nomina del consulente ADR per gli speditori di merci / rifiuti in ADR. 
 
Con tale nota il Ministero ha specificato le condizioni per cui è prevista la non obbligatorietà della nomina del consulente ADR che sono le stesse vigenti per i trasportatori ovvero: 
• nel caso in cui le attività delle imprese riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti ai sensi del punto 1.1.3.6 (esenzioni parziali) e 3.4 (quantità limitata) dell’ADR;
• nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b) dell’accordo ADR su spedizioni occasionali).
Queste indicazioni valgono solo per le spedizioni dall’Italia verso l’Italia. 
 
Si ribadisce comunque che, anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle altre prescrizioni sancite dall’accordo.
 
Per ulteriori informazioni potete contattarci allo 0461/512522.