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Venerdì 19 Gennaio 2018

Chi è il Data Protection Officer (DPO)

privacy

Il data Protection Officer (di seguito DPO) è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDPR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 il 4 maggio ’16.
Il DPO, figura storicamente già presente in alcune legislazioni europee, è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

Questo soggetto è già conosciuto nel mondo anglosassone con il termine di Chief Privacy Officer (CPO); Privacy Officer, Data Protection Officer o Data Security Officer.

IL DATA PROTECTION OFFICER

La designazione del Data Protection Officer è obbligatoria nel caso in cui:

  1. il trattamento venga effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali), ovvero
  2. qualora le attività principali del Titolare e del Responsabile del trattamento consistano in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessi su larga scala, o ancora
  3. nell’ipotesi in cui le attività principali di suddetti soggetti consistano in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali (dati sensibili, dati genetici, biometrici, dati giudiziari).

Il Privacy Officer potrà essere interno o esterno. Esso dovrà possedere un’ampia conoscenza della normativa e sarà in relazione diretta con i vertici aziendali. Al Data Protection Officer, figura competente sia in aree giuridiche che informatiche, verrà affidato il compito di analizzare, valutare e disciplinare la gestione del trattamento e della salvaguardia dei dati personali all’interno di un’azienda, secondo le direttive imposte dalle normative vigenti.

Per poter svolgere le attività richieste, il responsabile della protezione dei dati deve avere un’adeguata conoscenza della normativa privacy e delle prassi in materia di protezione dei dati, per poter fornire alle aziende la consulenza necessaria per elaborare, verificare e regolamentare un sistema organizzato di gestione dei dati personali. Deve inoltre predisporre un articolato insieme di misure di sicurezza finalizzate alla tutela dei dati che garantiscano l’osservanza del Regolamento Europeo e assicurino riservatezza e sicurezza.

All’interno del Regolamento Europeo viene indicato che il Data Protection Officer è una figura autonoma, che esegue le proprie funzioni in completa indipendenza (senza ricevere alcuna istruzione o impostazione gerarchica), e riferisce sul suo operato direttamente ai vertici aziendali, i quali, per la piena esecuzione dei suoi compiti si occupano di fornire le risorse necessarie.

Cosa farà il DPO ?

L'art. 39 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali elenca i principali compiti del DPO (Responsabile della protezione dei dati):

1. Il responsabile della protezione dei dati | DPO | è incaricato almeno dei seguenti compiti:

  1. informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
  2. sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
  4. cooperare con l'autorità di controllo; e
  5. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.