CERTIFICAZIONE DEL TECNICO ABILITATO PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE AD USO PRIVATO

L’art. 75, comma 11, della L.P. 17/2010, abrogativo della previgente normativa, prevede in regime transitorio che “le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante a uso privato rilasciate ai sensi dell'articolo 53, secondo comma, della legge provinciale n. 46 del 1983 e non ancora scadute alla data di entrata in vigore di questa legge si intendono rilasciate a tempo indeterminato, fermo restando l'obbligo di presentare la certificazione prevista dall'articolo 39, comma 3 della L.P. 17/2010”.
La disposizione in esame richiede cioè, in luogo del collaudo dell’impianto, la presentazione della "certificazione di un tecnico abilitato che attesti la regolarità dell'impianto e la sua conformità al progetto autorizzato".
La medesima disposizione precisa – altresì – che la certificazione è presentata decorsi 18 ANNI dalla data di effettuazione dell'ultimo collaudo.
Si raccomanda di verificare nella documentazione in vs. possesso la data dell’ultimo collaudo dell'impianto al fine di verificare la scadenza dei 18 anni entro cui presentare la certificazione del tecnico abilitato.
Si avvisa inoltre che, qualche tempo prima della scadenza dei 18 anni, il Servizio Commercio della P.A.T. Vi invierà a mezzo PEC comunicazione di richiesta rinnovo corredata anche dei relativi moduli per la certificazione del tecnico.
Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito e per la predisposizione della certificazione di cui sopra.