ELENCO NEWS
Lunedì 23 Marzo 2020

AGGIORNAMENTO PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E CANTIERI

Sicurezza

Il D.P.C.M. firmato in data 22 marzo 2020 introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Si riportano i principali punti e si allega alla presente il testo del Decreto e relativo Allegato 1.

Art 1:

  • Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicante nell’allegato 1;le attività professionali non sono sospese;
  • È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
  • Le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • Sono consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
  • È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020;
  • Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2: le disposizioni del D.P.C.M. 22/03/2020 producono effetto dalla data del 23/03/2020 e sono efficaci fino al 03/04/2020.

Per i cantieri:
Si ricorda che per le attività di cantiere non sospese, occorre applicare apposito protocollo condiviso di Regolamentazione, recante data 19/03/2020, che si allega alla presente. In particolare:

  • deve essere attuato al massimo l’utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio;
  • devono essere incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti;
  • devono essere sospese le attività che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
  • devono essere assunti protocolli anti-contagio e laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro, adottati strumenti di protezione individuale;
  • devono essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere.

Ulteriori misure relative ad informazione, modalità di accesso dei fornitore esterni ai cantieri, pulizia e sanificazione del cantiere, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi), organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), gestione di una persona sintomatica in cantiere, sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS o RLS, ecc., sono riportate per intero nel protocollo allegato alla presente.

Per le attività NON di cantiere che continuano ad operare occorre rispettare i protocolli sanitari previsti e operanti nella zona di appartenenza per cui si allegano a titolo esemplificativo :

  • intero territorio nazionale: protocollo 14/03/2020
  • provincia autonoma di Trento: vademecum del 12/03/2020
  • regione Veneto: linee guida versione 7 del 14/03/2020
  • regione Lombardia: guida ATS INSUBRIA

Ricordiamo che come Studio Gadler stiamo operando da remoto, al fine di contrastare l’epidemia in corso; per urgenze potete contattare come di consueto il vs. tecnico di riferito.

Allegati: