ELENCO NEWS
Venerdì 29 Gennaio 2021

AGGIORNAMENTO NORMATIVA SUI RIFIUTI

Ambiente/ecologia

Modifiche introdotte dal D.LSG. 116/2020 al Testo Unico Ambientale

Il D.Lgs. 116/2020, entrato in vigore in tutte le sue parti a partire dal 1° gennaio 2021, ha modificato la parte quarta del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), recependo alcune direttive europee sui rifiuti, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Il decreto non modifica l’obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) da parte dei soggetti che hanno gestito rifiuti durante l’anno 2020, ad esclusione degli imprenditori agricoli con un volume annuo di affari non superiore a € 8.000 e le imprese e enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi con massimo dieci dipendenti.

Alcune delle novità introdotte dalla norma riguardano:
- Nuova definizione di “rifiuti urbani” (art. 183);
- Responsabilità del produttore e attestazione di avvenuto smaltimento (art. 188);
- Tempi di conservazione del registro di carico e scarico e formulari associati (art. 190);
- Procedura di trasmissione via PEC della 4° copia dei formulari (art. 193);
- Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis);
- Conferimenti di rifiuti urbani da utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico di raccolta (art. 198);
- Procedura per la trasmissione della 4° Copia del formulario a mezzo PEC (art. 193);
- Responsabilità delle informazioni contenute nel formulario (art. 193);
- Gestione dei rifiuti derivanti da lavori di manutenzione (art. 193).

La norma modifica il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Sono infatti considerati rifiuti urbani i rifiuti domestici indifferenziati e rifiuti da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che “sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”, individuati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies”.
Da questa nuova definizione emerge che i rifiuti delle attività industriali (attività non elencata nell’allegato L-quinquies), rimarranno classificati speciali e non più rifiuti assimilati agli urbani (salvo rifiuti prodotti dagli uffici) e come tali dovranno essere gestiti.

La responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti si conclude nei casi di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta o di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore/detentore riceva il formulario (4° copia) entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14 e D15, la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che riceva, oltre al formulario, anche un’attestazione di avvenuto smaltimento resa sotto forma di dichiarazione di atto notorio.

Il nuovo art. 188-bis prevede la creazione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti per il Registro elettronico nazionale di tracciabilità che sarà gestito con il supporto tecnico dell’Albo nazionale dei gestori ambientali. Gli adempimenti relativi l’iscrizione al sistema, il nuovo format e modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e dei Formulari di Identificazione Rifiuto (FIR), dovranno essere definiti con appositi decreti.
Fino all’entrata in vigore dei suddetti decreti, varranno le modalità di tenuta del registro di carico e scarico e formulari in formato cartaceo finora adottate. Per quanto riguarda il tempo di conservazione, la norma prevede che i registri di carico e scarico, integrati con i formulari, debbano essere conservati per 3 anni dalla data di ultima registrazione, anziché 5 anni com’era stabilito in precedenza.

È prevista la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (art. 198), previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

La trasmissione della quarta copia del formulario da parte del trasportatore del rifiuto può essere effettuata mediante PEC “sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale” o “provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore” (art. 193). Si consiglia pertanto di richiedere periodicamente le 4° copie originali dei formulari.
La norma stabilisce in merito alla responsabilità sui dati contenuti nel formulario che “ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza”. Pertanto il trasportatore, anche se precompila il formulario, non è responsabile per quanto riguarda la parte di competenza del produttore, con particolare riferimento ai suoi dati anagrafici, all’indicazione dell’effettivo luogo di ritiro del rifiuto, alla descrizione dei rifiuti e alla loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza. Il produttore deve quindi prestare particolare attenzione a quanto indicato nel formulario per tutte le parti di sua competenza.

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, si possono considerare prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume e il luogo di destinazione.

Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.

 

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