ELENCO NEWS
Venerdì 07 Gennaio 2022

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI ANTI COVID-19

Sicurezza

Con le più recenti disposizioni normative (in particolare il DL 221/2021 e il DL 229/2021), sono state introdotte nuove regole / obblighi per quanto riguarda la pandemia COVID-19. Di seguito si riportano le principali.

Proroga dello stato di emergenza
Lo stato di emergenza viene ufficialmente prorogato al 31/03/2022. Tale disposizione consente la proroga dei vari provvedimenti emergenziali adottati (es. protocolli, obblighi, disposizioni, ecc.).

Durata della validità delle certificazioni verdi COVID-19 “green pass”
A far data dal 01/02/2022, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 dovute a vaccinazione, sarà portata a 6 mesi, così come già previsto in caso di guarigione da COVID-19. La durata delle certificazioni emesse anche antecedentemente a tale data saranno quindi modificate portando la scadenza a 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario / dalla vaccinazione di richiamo.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Fino al 31/01/2022, viene stabilito l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto, anche in “zona bianca”, ad eccezione dei casi in cui sussista una condizione di “isolamento” da altre persone.
Viene inoltre stabilito l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo FFP2 nei seguenti contesti, fino alla cessazione dello stato di emergenza:

  • Spettacoli aperti al pubblico, al chiuso e all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in locali assimilati. Nell’ambito di tali attività viene altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • Eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso e all’aperto. Nell’ambito di tali attività viene altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • Accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto (fra i quali aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale);

Consumo di cibi e bevande “al banco”, al chiuso
Viene stabilito l’obbligo di possesso, a far data dal 25/12/2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, della certificazione verde COVID-19 “rafforzata” (c.d. super green pass), anche per il consumo di alimenti e bevande al banco, al chiuso, negli esercizi di ristorazione.

Eventi di massa, feste all’aperto, sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Viene disposto il divieto di effettuazione di tali attività fino al 31/01/2022

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
A far data dal 10/01/2022 viene disposto l’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 “rafforzata” (c.d. super green pass) anche per l’accesso ai seguenti servizi:

  • Musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’art. 5-bis del DL 52/2021;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’art. 6 del DL 52/2021, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • Piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  • Centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici o di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’art. 8-bis, comma 1 del DL 52/2021, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • Attività di sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’art. 8-ter del DL 52/2021;
  • Alberghi e altre strutture ricettive di cui all’art. 9-bis, comma 1 lettera a-bis) del DL 52/2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’art. 9-bis, comma 1, lettera e) del DL 52/2021;
  • Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all’art. 9-bis, comma 1, lettera g-bis) del DL 52/2021;
  • Mezzi di trasporto “pubblico-commerciale” di cui all’art. 9-quater del DL 52/2021;
  • Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • Servizi di ristorazione all’aperto;
  • Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, anche in “zona bianca”.

Sempre a far data dal 10/01/2022 viene integrato l’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 “tradizionale” (ovvero anche “da tampone”) per la partecipazione ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Capienze
Viene disposto, per la cosiddetta “zona bianca”, una capienza massima per gli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, rispetto a quella autorizzata, pari al 50% all’aperto e al 35% al chiuso.

Isolamenti per soggetti positivi al COVID-19 e quarantene per i “contatti stretti”
Isolamento per soggetti “positivi”

  • Per i soggetti che abbiano ricevuto la dose “booster” oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Contatti stretti “ad alto rischio”

  • Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni con test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine del periodo di quarantena;
  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che abbiano ancora il green pass “valido”, se asintomatici: quarantena di 5 giorni con test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine del periodo di quarantena;
  • Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose “booster” oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni oppure siano guariti da COVID-19 da meno di 120 giorni: 5 giorni di autosorveglianza e utilizzo di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni, con effettuazione di test antigenico rapido o molecolare alla prima eventuale comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi;
  • Per gli operatori sanitari, effettuazione di tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Nei prossimi giorni dovrebbero inoltre essere pubblicate nuove disposizioni riguardanti gli obblighi vaccinali, l’estensione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 “rafforzata” in altri ambiti, fra i quali quello lavorativo e l’estensione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 anche in altri ambiti, fra i quali quello dei servizi e del terziario.

Si riporta inoltre il link alla pagina internet del Governo ove sono riportate alcune indicazioni in merito agli obblighi cogenti, fra i quali la necessità di possesso delle varie certificazioni verdi COVID-19: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adotta...

Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.