NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI INERENTE LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il 17 aprile 2025 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato il nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08.
Per conoscere esattamente i contenuti approvati e le disposizioni transitorie si dovrà attendere la pubblicazione del nuovo Accordo sulla Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo accordo riassume tutti i precedenti Accordi Stato-Regioni finora pubblicati, indicando le modalità, le durate e, in linea di massima, i requisiti fondamentali per la formazione di:
- lavoratori
- preposti
- dirigenti
- datore di lavoro
- datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP
- RSPP / ASPP
- coordinatori per la sicurezza
- addetti all’utilizzo delle attrezzature di lavoro
- addetti alle attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
Di seguito alcune brevi indicazioni inerenti le principali novità e modifiche introdotte dal nuovo Accordo:
Formazione dei lavoratori
Rimane invariata l’articolazione della formazione base in materia di salute e sicurezza per i lavoratori, che si suddivide in modulo generale della durata di 4 ore e modulo specifico della durata di:
- 4 ore per aziende classificate a basso rischio
- 8 ore per aziende classificate a medio rischio
- 12 ore per aziende classificate ad alto rischio
La periodicità di aggiornamento è quinquennale e prevede una durata di 6 ore.
La formazione in materia di sicurezza per i lavoratori potrà essere svolta in modalità e-learning limitatamente a:
- modulo generale
- modulo specifico a basso rischio
- modulo di aggiornamento
Formazione dei preposti
Il corso base per preposti avrà una durata minima di 12 ore e dovrà essere aggiornato ogni due anni con un modulo di durata minima di 6 ore.
Non è possibile frequentare i corsi base o di aggiornamento in modalità e-learning.
I preposti che hanno svolto il corso base o l’ultimo corso di aggiornamento da più di due anni, devono partecipare al corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni.
Formazione dei dirigenti
Il monte ore del corso base per dirigenti è stato ridotto dalle attuali 16 ore a 12 ore.
Per i dirigenti di imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili sarà obbligatorio frequentare, oltre al corso base, un modulo aggiuntivo della durata di 6 ore.
La modalità di aggiornamento resta invariata: prevede una periodicità quinquennale ed una durata di 6 ore.
La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, potrà essere svolta in modalità e-learning.
Formazione del datore di lavoro
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce il corso di formazione per i datori di lavoro. Il corso base, della durata di 16 ore, sarà suddiviso in:
- modulo giuridico normativo
- modulo di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro
Come per il dirigente, anche per il datore di lavoro di imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili, sarà obbligatorio frequentare un modulo aggiuntivo della durata di 6 ore.
È prevista una periodicità di aggiornamento quinquennale; il corso di aggiornamento avrà una durata di minima di 6 ore.
La formazione del datore di lavoro, sia base che di aggiornamento, potrà essere svolta in modalità e-learning.
I datori di lavoro dovranno partecipare ai corsi di formazione di cui sopra entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni.
Formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
Il nuovo Accordo Stato-Regioni definisce la durata, i contenuti e i requisiti per la formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, come previsto dal D.P.R. 177/2011.
Il corso base avrà durata minima di 12 ore e si articolerà in un modulo teorico di 4 ore e in una parte pratica di 8 ore.
La formazione in materia di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento deve tenersi in presenza.
Viene inoltre previsto un modulo di aggiornamento della durata di 6 ore con cadenza quinquennale.
Abilitazione degli operatori addetti all’uso di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08
Non si rilevano particolari novità rispetto a quanto già indicato all’interno dell’Accordo Stato Regioni d.d. 22/02/2012.
Sono stati introdotti tre nuovi percorsi formativi per l’abilitazione all’uso delle seguenti attrezzature:
- carro raccoglifrutta (CRF) – modulo teorico di 4 ore e parte pratica di 4 ore;
- caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) modulo teorico di 4 ore e parte pratica di 4 ore;
- carriponte: modulo teorico di 4 ore e parte pratica di durata di 6 ore (con distinzione in base alle modalità di movimentazione dell’attrezzatura).
I corsi per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di cui sopra devono essere svolti entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni.
L’aggiornamento della formazione rimane invariato (formazione di 4 ore ogni 5 anni).
Verifica finale dell’apprendimento
Per i corsi base è previsto un test finale di apprendimento composto da 30 domande con almeno tre risposte alternative; il corsista deve dare almeno il 70% delle risposte corrette per superare la prova.
Per i corsi di aggiornamento, invece, il test finale dovrà comprendere almeno 10 domande, sempre con 3 possibili risposte: anche in questo caso il corsista deve dare almeno il 70% delle risposte corrette.
Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.