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Mercoledì 29 Novembre 2023

NOMINA CONSULENTE ADR

ADR/RID

Le imprese/enti che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose (compresi i rifiuti) e rientranti nella classificazione ADR, hanno l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, cosiddetto “consulente ADR” inviando la nomina alla motorizzazione civile di competenza dell’unità operativa in cui vengono svolte le attività di cui sopra.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2023, pubblicato su GU n.220 del 20 settembre 2023, i casi di esenzione.
In sintesi, si è esentati:

  •  per disposizioni speciali secondo cap. 3.3 dell’ADR (es. rifornimento cantieri), per quantità limitate secondo cap. 3.4 dell’ADR (confezioni di piccole quantità imballate in scatole di massimo 30 kg  ); per quantità esenti secondo cap. 3.5 (colli etichettati con l’apposito marchio  );
  • nel caso di spedizioni e/o trasporto in colli, a patto si rispettino tutte le seguenti condizioni:
    1. limite massimo di 24 operazioni/anno e 3 operazioni/mese;
    2. ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi per il trasporto in “esenzione parziale” dei 1000 kg o litri calcolati secondo la tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR e il cap. 1.1.3.6.4 dell’ADR.
    3. l’impresa deve predisporre apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni con indicazioni sulla tipologia di merce, sul tipo di confezionamento, sulla data di esecuzione e relativo quantitativo netto, da conservare almeno per 5 anni e da esibire in caso di controllo.
  • nel caso di spedizioni occasionali (in cisterna o alla rinfusa), a patto si rispettino tutte le seguenti condizioni:
    1. le materie devono essere caricate esclusivamente alla rinfusa o in cisterna;
    2. le materie devono essere poco pericolose (assegnazione al gruppo d’imballaggio III o alla categoria di trasporto 3 o 4);
    3. limite massimo di 12 operazioni/anno e 2 operazioni/mese, con un limite massimo di 50 ton/anno di merci trasportate;
    4. l’impresa deve predisporre apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni con indicazioni sulla tipologia di merce, sul tipo di confezionamento, sulla data di esecuzione e relativo quantitativo netto, da conservare almeno per 5 anni e da esibire in caso di richiesta dall’Ente.
  • nel caso di imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna o alla rinfusa per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci, comprese le imprese che provvedono direttamente allo scarico dei colli o che affidano a terzi le attività di scarico dei colli.

Sono sempre escluse dalle esenzioni le materie radioattive appartenenti alla classe 7 dell’ADR.

Si ribadisce comunque che, anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, è compito del legale rappresentante verificare che si ottemperino le altre prescrizioni sancite dall’accordo ADR, compresa la formazione del personale coinvolto in merito al trasporto di merci pericolose, e relativa registrazione dell’avvenuta formazione da conservare per almeno cinque anni.

Riportiamo, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui occorre nominare il “consulente ADR”:

  • spedizione di un contenitore di rifiuto in ADR di tre volte al mese, anche se ogni spedizione non supera i limiti del 1.1.3.6.3 (1000 litri o kg calcolati), in quanto la frequenza di operazioni è maggiore alle 24 spedizioni/anno
  • spedizione una volta all’anno di batterie al litio, in quantità superiori ai 333 kg, in quanto supera il limite di 1.000 kg calcolati secondo il cap. 1.1.3.6. dell’ADR, che per la categoria di trasporto 2 equivale a 333 kg reali
  • spedizione in cisterna di un rifiuto o merce ADR del gruppo d’imballaggio II e categoria di trasporto 2
  • un’azienda che spedisce 3 volte all’anno delle merci in colli, sempre nei limiti del cap. 1.1.3.6.3, qualora si trovasse anche una sola volta a spedire merce in quantità maggiori ai 1.000 litri/kilogrammi calcolati

Per ulteriori informazioni potete contattarci allo 0461/512522.