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Lunedì 09 Ottobre 2023

Esenzione nomina consulente ADR - NUOVA REGOLAMENTAZIONE

ADR/RID

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito con Decreto 7 agosto 2023, pubblicato su GU n.220 del 20 settembre 2023, la nuova regolamentazione per i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR per quelle imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci e rifiuti pericolosi su strada.
Non è obbligatorio nominare il consulente ADR nei seguenti casi:

  • nel caso in cui le attività delle imprese rientrino nei casi esenzione dall’ADR (es: per disposizioni speciali secondo cap. 3.3, per quantità limitate secondo cap. 3.4 e per quantità esenti secondo cap. 3.5);
  • nel caso di trasporto in colli, a patto si rispettino tutte le seguenti condizioni:
       1. limite massimo di 24 operazioni/anno e 3 operazioni/mese;
       2.ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi per il trasporto in “esenzione parziale” dei 1000 kg o litri virtuali secondo la tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR e il cap. 1.1.3.6.4
       3. l’impresa deve predisporre apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni con indicazioni sulla tipologia di merce, sul tipo di confezionamento, sulla data di esecuzione e relativo quantitativo netto, da conservare almeno per 5 anni e da esibire in caso di richiesta dall’Ente.
  • Nel caso di spedizioni occasionali, a patto si rispettino tutte le seguenti condizioni:
      1. le materie devono essere caricate esclusivamente alla rinfusa o in cisterna;
      2. le materie devono essere poco pericolose (assegnazione al gruppo d’imballaggio III o alla categoria di trasporto 3 o 4);
      3. limite massimo di 12 operazioni/anno e 2 operazioni/mese, con un limite massimo di 50 ton/anno di merci trasportate;
      4. l’impresa deve predisporre apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni con indicazioni sulla tipologia di merce, sul tipo di confezionamento, sulla data di esecuzione e relativo quantitativo netto, da conservare almeno per 5 anni e da esibire in caso di richiesta dall’Ente.
  • nel caso di imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna o alla rinfusa per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci, comprese le imprese che provvedono direttamente allo scarico dei colli o che affidano a terzi le attività di scarico dei colli.

Sono sempre escluse dalle esenzioni le materie radioattive appartenenti alla classe 7.

Si ribadisce comunque che, anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, è compito del legale rappresentante verificare che si ottemperino le altre prescrizioni sancite dall’accordo ADR, compresa la formazione del personale coinvolto in merito al trasporto di merci pericolose, e relativa registrazione dell’avvenuta formazione da conservare per almeno cinque anni.

Riportiamo, a titolo esemplificativo, alcuni casi possibili:

  • Un ambulatorio o una struttura sanitaria che spedisce puntualmente ogni settimana un contenitore di rifiuto sanitario (UN 3291 - CER 18.01.03*), anche se ogni spedizione non supera i limiti del 1.1.3.6.3, dovrà nominare il consulente ADR in quanto la frequenza di operazioni è maggiore alle 24 spedizioni/anno o 3 spedizioni/mese.
  • Un’azienda che carica la propria merce 3 volte all’anno esclusivamente in cisterna, ma che si trovi a spedire anche una sola volta in cisterna un rifiuto pericoloso del gruppo d’imballaggio II (es: idrossido di sodio e potassio UN1813 – CER 06.02.04*), dovrà nominare il consulente ADR.
  • Un’azienda che spedisce 3 volte all’anno delle merci in colli, sempre nei limiti del cap. 1.1.3.6.3, qualora si trovasse anche una sola volta a spedire merce per quantità maggiori, dovrà nominare il consulente ADR

Per ulteriori informazioni potete contattarci allo 0461/512522.