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Venerdì 21 Luglio 2023

DECRETO LAVORO: LE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08

Sicurezza

Con la conversione in legge del “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023) avvenuta tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 03/07/2023 della Legge 85/2023, sono state apportate alcune modifiche alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Fra le modifiche principali vi sono le seguenti:

  • La nomina del medico competente per l’attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori sarà obbligatoria non solo nei casi espressamente previsti dalla normativa, ma anche qualora individuata come necessità in sede di Valutazione dei Rischi;
  • Viene indicato come “gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”;
  • Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, viene aggiunto, oltre all’obbligo di utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08, l’obbligo di utilizzo di idonee opere provvisionali in conformità al Titolo IV del medesimo decreto (parte specifica relativa ai “cantieri temporanei o mobili”);
  • Viene aggiunto l’obbligo per il medico competente di richiedere al lavoratore, in occasione della visita medica preventiva / preassuntiva, di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro;
  • Viene indicato l’obbligo per il medico competente di comunicare al datore di lavoro il nominativo di eventuali medici competenti che dovessero prendere temporaneamente il suo posto, in caso di assenza per gravi e motivare ragioni;
  • Viene indicato che, in caso di noleggio / concessione in uso di attrezzature, vi sia l’obbligo per il noleggiatore / concedente in uso di acquisire e conservare una dichiarazione autocertificativa rilasciata dal soggetto utilizzatore, nella quale venga attestata l’avvenuta formazione e addestramento all’utilizzo di tale attrezzatura;
  • Viene introdotta la sanzione per i datori di lavoro sprovvisti di specifica formazione che utilizzino attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione (es. carrelli, escavatori, pale, gru, trattori, ecc.), in quanto nella versione precedente della normativa vi era comunque l’obbligo ma non risultava applicabile la sanzione;
  • Viene introdotto uno specifico obbligo a carico delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, che prevede la necessità di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.

Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito, relativamente ai vari aspetti inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori.